La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20610 del 12 ottobre 2016 ha affermato che ai fini del presupposto impositivo Irap è irrilevante l’ammontare dei compensi percepiti dal medico, e che, avuto riguardo all’entità dei beni strumentali, la disponibilità da parte di un professionista di beni strumentali anche di un certo rilievo economico non […]
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 20610 del 12 ottobre 2016 ha affermato che ai fini del presupposto impositivo Irap è irrilevante l’ammontare dei compensi percepiti dal medico, e che, avuto riguardo all’entità dei beni strumentali, la disponibilità da parte di un professionista di beni strumentali anche di un certo rilievo economico non è idonea a configurare il presupposto dell’autonoma organizzazione, in quanto detti beni, anche di una certa consistenza, rientrano nelle attrezzature usuali per tale categoria di professionisti.