Utilità e insidie della clausola del 2° rischio
Sono un ginecologo, dipendente di una struttura sanitaria pubblica. Per motivi di opportunità, non soltanto di natura economica, ho deciso di modificare la mia attività professionale da Intramoenia ad Extramoenia. La struttura privata con la quale ho stretto un rapporto di collaborazione mi ha chiesto l’esibizione della mia polizza di Responsabilità civile professionale. Ho aderito di buon grado alla richiesta poiché da anni sono possessore di tale copertura accesa con una compagnia leader di mercato nell’intento di essere autonomamente garantito, a prescindere dalla copertura che il mio ente dovrebbe fornire per contratto ai suoi medici dipendenti. Il mio disappunto invece è stato forte quando l’Ufficio Amministrazione della clinica ha eccepito la validità della mia polizza invitandomi a far eliminare una clausola che regolamenta la copertura a 2° Rischio. Mi è stato permesso di iniziare comunque in via provvisoria la collaborazione nell’attesa che questa clausola venga eliminata. Sono andato a leggermi, per la prima volta con attenzione, la clausola incriminata ed ho compreso il motivo della presa di posizione della clinica. La clausola recita più o meno in questo modo: «In caso di coesistenza di un’altra polizza che copre lo stesso rischio, da chiunque contratta, la garanzia viene prestata a 2° rischio, cioè solo dopo che il massimale della polizza preesistente non sia sufficiente per risarcire il danneggiato». Gradirei da Lei un chiarimento sul senso di questa questione e su come la possa risolvere evitando l’eventuale e rilevante danno economico che rischio di subire dalla interruzione della mia attività.
Per quello che posso comprendere, Lei ha stipulato una polizza di Responsabilità civile a 1° Rischio nella quale è stata introdotta la clausola da lei sopra riportata. In primo luogo commento la presa di posizione della Clinica Privata; essa, a mio parere, è pienamente legittima. In sostanza la clinica, limitandosi a mettere a sua disposizione alcuni servizi, non si ritiene responsabile dei suoi errori professionali e pretende quindi che Lei possegga un sua personale assicurazione. D’altra parte è corretto ed opportuno che Lei abbia una sua personale copertura assicurativa quanto meno al fine di garantirsi contro le possibili azioni di rivalsa dell’assicuratore della Clinica ovvero dell’azione diretta del danneggiato nei suoi confronti. Commento ora la posizione del suo Assicuratore e la validità della clausola di cui stiamo parlando: non c’è dubbio, senza arrivare a parlare di illegittimità, che questa clausola rende quanto meno poco utile la polizza allo scopo per il quale lei l’ha a suo tempo stipulata. Nella pratica essa potrà servirle solo nella sua attività professionale effettuata all’esterno della struttura sanitaria mentre all’interno della struttura si limiterà ad intervenire nei casi di danni macroscopici. In ogni caso rimane il fatto che la sussistenza di questa clausola non le consentirà di intraprendere la collaborazione professionale con quella – ed anche con altre – strutture sanitarie. Le suggerisco quindi di richiedere ed ottenere una piccola ma cruciale variazione al testo della clausola: limitare la efficacia del 2° rischio solo al caso in cui la polizza preesistente sia stata stipulata dal Lei e non altri. Con questa variazione quindi la esistenza della polizza della clinica non avrebbe alcun effetto sulla sua copertura; diverso sarebbe se la polizza preesistente fosse stata stipulata da Lei: in questo caso appare accettabile che la seconda polizza venga messa in gioco solo in seconda battuta. Per finire rispondo ad una domanda conseguente che ritengo Lei si starà ponendo: ma allora questo 2° rischio a cosa serve? Quale utilità e vantaggi ha per il medico? In realtà in molte situazioni la formula del 2° Rischio può costituire un buona soluzione per il medico. Cito un caso per tutti: un medico è possessore di una vecchia polizza a condizioni di prezzo molto vantaggiose ma con un massimale modesto. Il medico ritiene opportuno elevare il massimale. In questo caso la soluzione migliore non è quella di richiedere al proprio assicuratore l’adeguamento del massimale; l’assicuratore infatti tenderà ad adeguare il prezzo alle tariffe in corso vanificando il vantaggio economico per il medico. La cosa migliore è quella di stipulare una polizza con altra compagnia a 2° rischio. Il premio sarà molto contenuto in quanto l’ assicuratore considera positivamente la formula del 2° rischio in relazione al fatto che il suo coinvolgimento in eventuali sinistri risulterà meno probabile e comunque limitato ai danni oltre il valore del massimale della prima polizza.
Ennio Profeta – consulente SanitAssicura