La Cassazione con la sentenza del 9 novembre 2016 n. 22854 ha stabilito che il medico chirurgo che si avvale delle strutture messegli a disposizione da una clinica non è soggetto ad IRAP. Infatti per configurare i presupposti di applicazione del tributo non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma […]
La Cassazione con la sentenza del 9 novembre 2016 n. 22854 ha stabilito che il medico chirurgo che si avvale delle strutture messegli a disposizione da una clinica non è soggetto ad IRAP. Infatti per configurare i presupposti di applicazione del tributo non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi.