Lavoro e Professioni 12 Gennaio 2016 13:09

Il mondo delle assicurazioni

La responsabilità del medico del Ssn per colpa grave

di Assicurazione
Sono il direttore sanitario di un’azienda ospedaliera lombarda. Ho sottoscritto ormai da qualche anno una polizza per la mia responsabilità professionale per colpa grave aderendo ad una Convenzione promossa dal broker della mia azienda. Alcuni giorni orsono ho ricevuto insieme ad altri colleghi una richiesta di risarcimento per un danno che un paziente afferma di aver subìto a seguito di un intervento chirurgico. Premesso che comunque mi sento nel merito totalmente estraneo al fatto in quanto non ho in alcun modo partecipato all’intervento, comunque è evidente che io non posso rimanere inerte di fronte alla richiesta da me ricevuta. Le chiedo quindi in quale modo io debba agire? Devo informare al mio Assicuratore circa la richiesta ricevuta? Quali cautele nel mio interesse devo mettere in atto?

Lei mi chiede se deve denunciare o meno il fatto. Questo mi fa presumere che Lei ben conosce la portata della sua polizza. Ricordiamola a chi ci sta leggendo: il contenuto della garanzia si fonda sulla norma per la quale il pubblico dipendente è ritenuto responsabile dei propri errori solo in caso di acclarata sua “colpa Grave”. In tal caso la P.A. avrà il diritto, a seguito di una conforme sentenza della Corte dei Conti, di richiedere al dipendente la restituzione di quanto versato al terzo danneggiato. Conformemente la polizza per colpa grave  definisce come sinistro soltanto l’inizio dell’azione della Corte dei conti o dell’Ente di appartenenza nei confronti del medico e non la richiesta di risarcimento del terzo.
È quindi indubitabile che il suo caso al momento non può essere classificato come un sinistro denunciabile a termini della polizza per colpa grave. Questo tuttavia non significa che non sia opportuno comunque informare il suo Assicuratore circa questa circostanza. Contemporaneamente è importante che Lei informi la sua Azienda circa il ricevimento della richiesta. È infatti obbligo contrattuale (CCNL) della Azienda sanitaria Pubblica assisterla nella vicenda, assumendo la sua difesa sia nella fase stragiudiziaria che in quella giudiziaria.
Evidentemente, ove nel futuro Lei fosse citato dalla Corte dei Conti o dalla sua Azienda per il recupero del risarcimento pagato al terzo, allora Lei dovrà tempestivamente denunciare il sinistro al suo Assicuratore.
Rimane un ultimo, importante aspetto da chiarire: quello della attenzione alla persistenza della copertura assicurativa nel tempo. Le polizze infatti hanno una loro durata; vengono stipulate ed hanno un periodo di efficacia alla fine del quale scadono. Orbene, nel caso in cui Lei cambiasse Assicuratore, e quindi stipulasse una nuova polizza, Lei dovrà essere molto attento a verificare che il fatto collegato alla richiesta di risarcimento della quale stiamo parlando non sia escluso dalla copertura della nuova polizza in quanto “circostanza nota al momento della sottoscrizione della polizza”. Esistono infatti ancora in giro polizze che contengono questa fortissima insidia a svantaggio del medico assicurato.

Ennio Profeta – consulente SanitAssicura 

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