La legge sul Testamento Biologico è stata approvata lo scorso 22 dicembre, ma l’assenza di una banca dati nazionale non aveva finora permesso la piena attuazione della legge
«Ho appena firmato il decreto sulla banca dati nazionale per le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)» lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza attraverso un post Facebook. «Con questo atto – spiega il ministro – la legge sul biotestamento approvata dal Parlamento è pienamente operativa e ciascuno di noi ha una libertà di scelta in più».
La legge sul Testamento Biologico approvata lo scorso 22 dicembre “stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”. Attraverso le DAT, cioè le disposizioni anticipate di trattamento, è possibile esprimere le proprie volontà rispetto ai trattamenti sanitari a cui si verrà sottoposti nel caso eventuale e futuro in cui non si fosse più in grado di farlo. Tuttavia, l’assenza di una banca dati nazionale non aveva finora permesso la piena attuazione della legge. In mancanza di questa, i medici non avevano la possibilità di conoscere le decisioni prese in anticipo dal paziente non in grado di esprimersi.
«Dopo 17 mesi di violazione della legge da parte del Ministero della Salute, siamo ora lieti di poter ringraziare il ministro Ministro Speranza per la firma del decreto istitutivo della Banca dati nazionale delle Dat, uno strumento utile per rendere pienamente applicativi i testamenti biologici su tutto il territorio nazionale». E’ il commento dell’associazione Luca Coscioni. «Le DAT depositate presso i Comuni o i notai saranno finalmente immediatamente consultabili dai medici in caso di bisogno, – ha dichiarato il segretario Filomena Gallo – in qualsiasi struttura sanitaria del territorio nazionale. Per completare l’applicazione della legge 219/2017, ora il Ministero della Salute, le Regioni e le aziende sanitarie rispettino l’articolo 4 comma 8 della legge 219, laddove indica che questi devono provvedere “a informare della possibilità di redigere le DAT».