La richiesta di una pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione nasce da un ricorso Consulcesi. L’avvocato Tortorella (esperto in responsabilità per violazione obblighi comunitari): «Accolto il nostro punto di vista. Buona notizia per chi ha una causa in corso o per chi si appresta a ricorrere»
Nuovo, importante capitolo nella storia del contenzioso tra Stato e medici ex specializzandi non pagati. La Corte di Cassazione Sezione Lavoro lo scorso 16 gennaio ha emesso un’ordinanza per richiedere una pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione del risarcimento dei medici immatricolati al corso post-laurea prima del 1982. La richiesta nasce da una istanza fatta in sede di giudizio dall’avvocato Marco Tortorella, che ritiene che la questione dei camici bianchi con immatricolazione precedente al 1982 non sia stata chiarita neanche dopo la sentenza della CGUE del 24 gennaio 2018. Abbiamo parlato proprio con l’avvocato Tortorella, tra i principali esperti nella responsabilità per violazione degli obblighi comunitari, che ha curato il ricorso per Consulcesi.
Avvocato Tortorella, che conseguenze ha l’ordinanza interlocutoria 821/2020 della Corte di Cassazione?
«La questione è relativa agli iscritti ai corsi di specializzazione prima del 1983. Si era posto, in passato, il dubbio se questi avessero diritto all’adeguata remunerazione, e quindi al risarcimento del danno, per la mancata attuazione delle direttive. La questione era già andata alla Corte di Giustizia Europea, così trasmessa dalle Sezioni Unite della Cassazione, che aveva dichiarato che anche gli iscritti prima del 1983 avevano diritto all’adeguata remunerazione e quindi al risarcimento del danno, ovviamente per le frequenze dal primo gennaio ‘83 in poi».
Dunque l’interpretazione di questa sentenza non è stata univoca?
«Era sorto un contrasto interpretativo di questa sentenza: hanno diritto all’adeguata remunerazione solo gli iscritti nel 1982 o anche gli iscritti precedenti a quell’anno? Con questa ordinanza, in merito ad un ricorso che abbiamo seguito noi, è stata accolta la nostra tesi per la quale una corretta lettura della sentenza della Corte di Giustizia Europea estenderebbe il diritto a tutti, indipendentemente dalla data di iscrizione. Ovviamente il diritto all’adeguata remunerazione sorge dal primo gennaio 1983 in poi, ma anche per chi si è iscritto prima. Considerato dunque che esiste un dubbio interpretativo su questa questione, la palla è stata rimessa al primo Presidente della Cassazione affinché rinvii la questione alle Sezioni Unite, che poi dovranno decidere e fissare il principio di diritto. Le Sezioni Unite potrebbero assumere una decisione più estensiva e dunque coerente con la nostra interpretazione, oppure rimettere nuovamente la questione alla Corte di Giustizia, affinché si pronunci nuovamente in merito».
Quindi, in sostanza, cosa cambia per chi ha già fatto ricorso, per chi si appresta a farlo e per chi sta ancora battagliando in Appello e in Cassazione?
«La questione riguarda tutti gli iscritti ai corsi di specializzazione prima del 1983, indipendentemente dalla data di iscrizione. Questi, a nostro avviso, possono reclamare l’adeguata remunerazione e il diritto al risarcimento, in quanto pensiamo e sosteniamo che ne abbiano pieno diritto, ovviamente per le frequenze a partire dal primo gennaio del 1983. Per questo motivo, chiunque abbia in corso una causa o intenda introdurre un giudizio per l’adeguata remunerazione ha, da oggi, un elemento ulteriore di consapevolezza e di speranza per veder riconosciuto il suo diritto».
Tale novità può incidere in qualche modo sulla questione della data di decorrenza della prescrizione?
«A mio avviso il permanere dell’incertezza in merito al corretto ambito di riconoscimento del diritto alla adeguata remunerazione per i medici specialisti, che ancora oggi, nel 2020, non ha trovato una definizione certa né dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, né dinanzi alla Corte di Giustizia Europea e, in assenza di una normativa specifica che disciplini la materia, non può non avere ripercussioni sul decorso della prescrizione. Abbiamo già sostenuto che, alla luce dei principi comunitari, la prescrizione può iniziare a decorrere solo nel momento in cui siano chiari per il cittadino e, in questo caso, per il medico specialista, gli ambiti esatti di esercizio dell’azione per la tutela dei propri diritti. L’ennesimo contrasto e dubbio interpretativo che investe addirittura la questione dell’esistenza o meno del diritto alla remunerazione per gli iscritti prima del 1982 non può che rafforzare, a mio avviso, la tesi della non decorrenza della prescrizione. In buona sostanza, non può estinguersi per prescrizione un diritto di cui ancora il legislatore ed i giudici non ne hanno definito gli esatti contorni e contenuti e le modalità di tutela».
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