Contributi e Opinioni 20 Aprile 2020 18:00

Coronavirus, alcune considerazioni sulla campagna di vaccinazione antinfluenzale

Di Luciano Cifaldi – Segretario generale Cisl Medici Lazio

di Luciano Cifaldi, Segretario generale Cisl Medici Lazio

L’Ordinanza della Regione Lazio 17 aprile 2020, n. Z00030 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio in data 17/04/2020 e avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni in merito alla campagna di vaccinazione antinfluenzale e al programma di vaccinazione anti-pneumococcica per la stagione 2020-2021” sarà sicuramente motivo sin dai prossimi giorni di infinite discussioni che trarranno spunto dagli articoli 13 e 32 della Costituzione e mescoleranno aspetti tecnici con valutazioni politiche di parte, e forse tante, troppe, valutazioni frutto di scarsa conoscenza della materia e dunque frutto di emotività. E siamo certi che non mancheranno i ricorsi alla Corte Costituzionale.

Come Cisl Medici Lazio vogliamo sin da subito sgombrare il campo da ogni forma di pregiudizio e fornire alcune preliminari considerazioni che avremo modo di sviluppare nelle prossime settimane.

L’Ordinanza parte dalla considerazione che “una campagna massiva di vaccinazione contro l’influenza nelle prossime stagioni autunnale ed invernale, nella popolazione anziana come tra gli operatori sanitari ed i bambini di età compresa tra > 6 mesi e < 6 anni, ed una più diffusa immunizzazione contro lo pneumococco tra gli anziani, consentirebbero di:

  1. a) ridurre il carico complessivo di infezioni respiratorie nella popolazione;
  2. b) conseguire una copertura rilevante, o totale, sulla fascia di popolazione/categoria lavorativa considerata a più alto rischio di contrarre una malattia grave o comunque limitante la prosecuzione dell’attività lavorativa;
  3. c) agevolare la diagnosi differenziale, nel caso di insorgenza di patologia respiratoria nelle persone vaccinate contro l’influenza o lo pneumococco;
  4. d) ridurre il rischio per gli operatori sanitari di essere essi stessi potenziale veicolo di infezione nei diversi setting assistenziali e comunitari, ivi incluse le strutture residenziali sociosanitarie;
  5. e) ridurre il burden of disease specifico dell’influenza andando a proteggere la classe d’età infantile considerata il principale serbatoio e veicolo d’infezione;
  6. f) se gli studi in corso lo dimostreranno, indurre nei soggetti con status positivo per la vaccinazione antinfluenzale l’espressione di una malattia da COVID-19 con una sintomatologia meno grave”.

LEGGI ANCHE: COVID-19 E FASE 2, OSSERVATORIO SULLA SALUTE DELLE REGIONI: «IN LOMBARDIA E MARCHE ZERO CONTAGI NON PRIMA DI FINE GIUGNO»

Per rimanere nell’ambito strettamente professionale, sulla base di queste considerazioni l’Ordinanza detta l’obbligo di vaccinazione antinfluenzale per le categorie dei medici e personale sanitario, sociosanitario di assistenza, operatori di servizio di strutture di assistenza, anche se volontario con decorrenza  dal 15 settembre 2020, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini, e deve essere adempiuto entro il 31 gennaio 2021, salvo proroghe dettate dai provvedimenti di attuazione in relazione alla curva epidemica.

La mancata vaccinazione per queste categorie, non giustificabile da ragioni di tipo medico, comporta l’inidoneità temporanea a far data dal 1° febbraio 2021, allo svolgimento della mansione lavorativa, ai sensi dell’art. 41, comma 6 del d. lgs. 81/2008, nell’ambito della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente di cui all’art. 279 e correlata alla rivalutazione del rischio biologico a cura del datore di lavoro, ai sensi degli artt. 271 e ss. del decreto citato.

Come Cisl Medici Lazio ci chiediamo se le considerazioni che sottendono l’Ordinanza sono sufficienti a giustificare la stessa?

Un primo limite lo si può ritrovare nel punto f), dove la locuzione “se gli studi in corso lo dimostreranno” già di per sé comporta una necessaria valutazione del complesso rapporto tra la decisione normativa e le acquisizioni della scienza medica con un prefigurare una chiara evidenza dello stato dell’arte ben cinque mesi prima della data di decorrenza dell’obbligo.

Un secondo elemento di riflessione trae spunto dall’obbligo da parte del personale di ottemperare alla scelta dettata nell’Ordinanza condizionandolo alla possibile inidoneità temporale dettata dal D.Lgs 81/2008 che qui viene richiamato salvo poi essere stato magari disatteso quando per un non breve periodo di tempo noi medici e gli altri operatori sanitari ci siamo ritrovati a fronteggiare la malattia da Covid-19 in carenza o assenza di idonei DPI, dispositivi di protezione individuali, in un balletto su mascherine si e mascherine no e sulla tipologia delle stesse.

Obbligo dunque pesantemente sanzionabile se disatteso e non semplice, seppur forte, raccomandazione.

Peraltro, l’obbligatorietà della vaccinazione impegna direttamente la Regione Lazio, nelle sue diversificate articolazioni dell’organizzazione sanitaria a garantire l’erogazione dei vaccini resi obbligatori, chiaramente in maniera gratuita, la loro idoneità ed appropriatezza, la diffusione degli stessi nell’intero ambito territoriale regionale, il preciso e costante monitoraggio della qualità.

I trattamenti imposti rappresentano una forma di limitazione al godimento del diritto alla salute considerato nella sua veste di diritto di liberta ed è evidente che la Cisl Medici Lazio, come organizzazione sindacale portatrice di interessi collettivi del personale dalla stessa rappresentato, vigilerà su ogni eventuale comportamento che possa compromettere la salute dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, iscritti o meno a questa sigla, determinando possibili complicazioni

E’ di tutta evidenza come, pur nel pieno di questa pandemia, sarebbe stato auspicabile, opportuno, se non doveroso, aprire un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali per approfondire il fondamentale tema del rapporto tra la tutela della salute, intesa come interesse della collettività, e la sua garanzia quale diritto della singola persona.

Il tavolo di confronto avrebbe potuto favorire la capacità e l’obbligo di veicolare l’informazione nel rapporto tra autorità sanitaria, rappresentata dalla Regione Lazio e dalle sue articolazioni organizzative, non escludendo la possibilità di ricorrere a soggetti attuatori dell’Ordinanza stessa, e la collettività destinataria dei trattamenti sanitari obbligatori e dunque sindacati e parti datoriali.

Una occasione mancata? Forse no se questi pochi, semplici, iniziali elementi di riflessioni riusciranno a smuovere questo muro di certezze appena eretto dopo la palude di incertezze nella quale noi operatori sanitari siamo stati costretti a muoverci, lavorare e sopravvivere in queste ultime lunghe settimane. Confidiamo nella sensibilità politica ed istituzionale dell’Assessore alla Sanità.

 

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