La Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 27267 del 28 dicembre 2016 ha ribadito che, in materia di IRAP, la medicina di gruppo non è un’associazione tra professionisti ma un organismo promosso dal Servizio sanitario nazionale, quindi la sua attività diventa rilevante ai fini dell’imposizione fiscale non per la forma associativa del suo […]
La Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 27267 del 28 dicembre 2016 ha ribadito che, in materia di IRAP, la medicina di gruppo non è un’associazione tra professionisti ma un organismo promosso dal Servizio sanitario nazionale, quindi la sua attività diventa rilevante ai fini dell’imposizione fiscale non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l’eventuale sussistenza di un’autonoma organizzazione; per quest’ultima, è insufficiente l’erogazione della quota di spese per il personale di segreteria o infermieristico comune poiché costituisce il “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto irrilevante ai fini IRAP la quota di spese per la presenza di due dipendenti.