Nel caso di recesso da parte dell’assicurazione per incremento del rischio a causa di un sinistro, l’eventuale richiesta di risarcimento posteriore alla cessazione del rapporto sarà soddisfatta dall’assicurazione, avendo stipulato un contratto con retroattivo di 10 anni? Nelle polizze con clausola Claims made, inserita ormai nella quasi totalità delle coperture da responsabilità civile, la […]
Nel caso di recesso da parte dell’assicurazione per incremento del rischio a causa di un sinistro, l’eventuale richiesta di risarcimento posteriore alla cessazione del rapporto sarà soddisfatta dall’assicurazione, avendo stipulato un contratto con retroattivo di 10 anni?
Nelle polizze con clausola Claims made, inserita ormai nella quasi totalità delle coperture da responsabilità civile, la retroattività determina l’operatività della polizza prima della decorrenza della stessa e serve a tutelare chi si assicura per la prima volta dopo aver già lavorato per un determinato periodo.
Se invece la richiesta danni viene ricevuta posteriormente alla cessazione contrattuale, la garanzia coinvolta nell’attivazione della polizza viene detta Postuma ed è una garanzia che determina la cosiddetta “ultrattività” che è fortemente consigliabile sia già presente sul contratto di assicurazione prima della scadenza definitiva del contratto ad esempio quando si va in quiescenza o per interruzione definitiva dell’attività lavorativa. La garanzia Postuma può essere inserita con durate temporali diverse. Nel caso di sinistri che coinvolgano la responsabilità civile contrattuale la prescrizione è di 10 anni quindi la Postuma dovrà essere decennale. Per avere certezza dell’operatività della garanzia Postuma è sempre necessario rifarsi alle condizioni di polizza in quanto possono esistere importanti esclusioni come ad esempio l’interruzione lavorativa per motivi disciplinari.