Come ribadito anche dalla sentenza del Tar Campania n. 3 del 2 gennaio 2017, l’accordo nazionale impone di attingere, per il conferimento degli incarichi, alla graduatoria regionale per il periodo di riferimento, tenendo conto dei titoli maturati l’anno precedente, da utilizzare per l’attribuzione delle zone carenti dell’anno successivo. In base all’art. 16, comma 7, del […]
Come ribadito anche dalla sentenza del Tar Campania n. 3 del 2 gennaio 2017, l’accordo nazionale impone di attingere, per il conferimento degli incarichi, alla graduatoria regionale per il periodo di riferimento, tenendo conto dei titoli maturati l’anno precedente, da utilizzare per l’attribuzione delle zone carenti dell’anno successivo.
In base all’art. 16, comma 7, del predetto accordo del 23 marzo 2015, per l’assegnazione a tempo indeterminato degli incarichi vacanti di assistenza primaria e continuità assistenziale, le Regioni riservano nel proprio ambito una percentuale variabile dal 60% all’80% a favore dei medici in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale (c.d. medici “corsisti”) e una percentuale variabile dal 40% al 20% ai medici in possesso di titolo equipollente i quali, pur non essendo in possesso di tale attestato di formazione, hanno conseguito la laurea in medicina e chirurgia prima del 1994 (c.d. medici “equipollenti”).
Gli artt. 34 e 63 del predetto accordo stabiliscono che entro la fine dei mesi di aprile e di ottobre di ogni anno, la Regione pubblica l’elenco degli ambiti territoriali carenti di medici convenzionati per l’assistenza primaria e continuità assistenziale.