Tempo indeterminato, tutele, 2.500 euro al mese per la reperibilità e compenso per ogni visita domiciliare. Previste però una serie di incompatibilità. Le novità dell’Accordo Collettivo Nazionale per la medicina fiscale
L’Inps e i sindacati hanno raggiunto l’intesa sull’Accordo Collettivo Nazionale per la medicina fiscale. Il medico fiscale svolgerà «un’attività convenzionale libero professionale a tempo indeterminato per tutte le funzioni di accertamento medico legale sulle assenze dal servizio per malattia dei lavoratori», si legge nel testo dell’ACN. Testo che termina con la seguente dichiarazione congiunta in riferimento alla sospensione delle attività a causa dell’emergenza Covid: «Le parti convengono sulla prioritaria necessità di individuare forme di indennizzo e/o integrazione del reddito in favore dei medici di medicina fiscale in presenza di nuove ed imprevedibili emergenze epidemiologiche e/o calamità naturali che determinino la sospensione totale delle visite mediche di controllo».
Tra le principali novità introdotte, che hanno portato nei giorni scorsi anche ad uno scontro tra alcune organizzazioni sindacali, le cause di incompatibilità con la figura del medico fiscale. In particolare, non potranno svolgere le attività previste dall’ACN medicina fiscale i medici che:
Il compenso ai medici fiscali è costituito da un’indennità fissa di reperibilità mensile e compensi per le visite mediche di controllo/accessi domiciliari effettuati.
Il compenso mensile, per la reperibilità su entrambe le fasce giornaliere feriali è fissato in 2.489,75 euro. Per la reperibilità su una sola fascia giornaliera è fissato in 1.244,88 euro.
Per una disponibilità, in ciascun mese dell’anno solare, su entrambe le fasce giornaliere per tutti i giorni lavorativi e due fasce di reperibilità festive, sono assegnate a ciascun medico di controllo almeno 990 visite mediche di controllo domiciliare per anno solare, pari ad una media di 90 visite al mese. Per una disponibilità, in ciascun mese dell’anno solare, su una sola fascia giornaliera per tutti i giorni lavorativi e una fascia di reperibilità festiva, sono assegnate a ciascun medico di controllo almeno 495 visite mediche di controllo domiciliare per anno solare, pari ad una media di 45 visite al mese.
Il compenso per le visite domiciliari è fissato in:
Per i percorsi effettuati per l’esecuzione di tutte le visite mediche domiciliari sono inoltre dovuti al medico, a titolo di indennizzo per i costi di carburante e l’usura del mezzo, rimborsi nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina per chilometro percorso.
Per ciascuna fascia in cui il medico fiscale svolge attività ambulatoriale presso la sede Inps di pertinenza, è riconosciuto un compenso di 75,00 euro.
L’Inps, nel limite di 500,00 euro all’anno, rimborsa inoltre al medico convenzionato il premio di polizza assicurativa contro i rischi da responsabilità professionale e civile verso terzi e gli infortuni, subìti a causa od in occasione dell’attività professionale espletata ai sensi dell’Accordo, e per la tutela legale a copertura delle eventuali spese in caso di controversie legali penali o civili.
Ai medici fiscali, l’Inps versa il contributo previdenziale previsto dal Regolamento del Fondo della medicina convenzionata ed accreditata per la competente gestione, con quota parte a carico dell’Istituto pari al 13%, calcolato su tutti i compensi. Sono a carico del medico gli ulteriori contributi, eccedenti il 13% sui compensi, fino a concorrenza dell’aliquota complessiva stabilita dall’Enpam.
I medici della lista ad esaurimento accedono direttamente all’ACN medicina fiscale nelle loro sedi di appartenenza, a domanda, senza partecipazione a procedure selettive e a tempo indeterminato, salvo l’insorgenza di situazioni di inconferibilità o incompatibilità.
Entro 90 giorni a partire dalla entrata in vigore dell’Accordo, è pubblicato sul sito web dell’INPS un avviso pubblico nazionale, al quale potranno partecipare medici regolarmente iscritti all’albo professionale alla data di scadenza di partecipazione al bando, finalizzato alla predisposizione di graduatorie provinciali predisposte sulla base dei titoli e di una serie di criteri di valutazione elencati nel testo dell’Accordo.
Le sedi provinciali, in accordo con le esigenze dell’Istituto, individuano gli incarichi da conferire a tempo indeterminato e a tempo determinato (in caso di impossibilità ad assicurare il servizio di controllo per carenze, anche temporanee, dei medici fiscali incaricati). In caso di esigenze straordinarie, impreviste ed imprevedibile che impediscono di assicurare il servizio di controllo, l’Inps si riserva di utilizzare anche i medici di ruolo dell’Istituto e altre categorie di medici in convenzione con l’Istituto.
«È un traguardo storico per i professionisti che da decenni si occupano di questa attività, giunto dopo un lungo percorso durato oltre 12 anni, realizzatosi attraverso la creazione del Polo Unico della Medicina Fiscale, fortemente voluta dalla FIMMG, nell’ambito della riforma della Pubblica Amministrazione» dichiara Alfredo Petrone, segretario nazionale del settore FIMMG INPS.
«Oggi, finalmente, nasce la nuova figura del medico fiscale, fidelizzato con l’Ente con un incarico a tempo indeterminato, tutelato, nonché dotato di tutte le competenze nell’ambito di ogni attività medico legale INPS inerente lo stato di salute del lavoratore in malattia – prosegue Petrone -. Ora auspichiamo una rapida conclusione dei passaggi necessari per la concretizzazione dell’Accordo Collettivo Nazionale, con passaggio all’attenzione e all’approvazione presso gli Organi di Controllo dell’INPS, i Ministeri competenti e la Corte dei Conti».
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