Il Tar del Lazio con la sentenza n. 919 del 19 gennaio 2017 ha ribadito che l’equiparazione tra il personale medico universitario e i medici del Servizio Sanitario Nazionale opera solo a livello di trattamento economico, in ragione dell’equivalenza delle prestazioni di assistenza medica, non anche ai fini previdenziali come stabilito dalla normativa contenuta negli […]
Il Tar del Lazio con la sentenza n. 919 del 19 gennaio 2017 ha ribadito che l’equiparazione tra il personale medico universitario e i medici del Servizio Sanitario Nazionale opera solo a livello di trattamento economico, in ragione dell’equivalenza delle prestazioni di assistenza medica, non anche ai fini previdenziali come stabilito dalla normativa contenuta negli artt. 102 del D.P.R. n.382 del 1980 e 15 nonies, comma 2 del D.Lgs. n.502 del 1992.
Nel caso di specie un ricercatore universitario e dirigente medico presentava istanza di trattenimento in servizio, ex art.22 della Legge n.183 del 2010, fino al raggiungimento del 40° anno di servizio o al limite dei 70 o 67 anni di età. Il TAR ha confermato la tesi dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma che ha respinto la richiesta sulla base della non applicazione della normativa richiamata ai docenti universitari, comportando l’attività assistenziale un’equiparazione coi medici del Servizio Sanitario Nazionale solo ai fini economici.