Lavoro 13 Ottobre 2020 09:40

Scaduto termine per comunicazione all’Ordine della Pec: professionisti a rischio sospensione

Con l’entrata in vigore del Decreto Semplificazioni è stato introdotto l’obbligo per tutte le imprese costituite in forma societaria e per le ditte individuali di comunicare la Posta elettronica certificata al registro delle imprese entro il primo ottobre 2020, con rischio di sanzioni in caso di omissione

Scaduto termine per comunicazione all’Ordine della Pec: professionisti a rischio sospensione

Con l’entrata in vigore del Decreto Semplificazioni è stato introdotto l’obbligo per tutte le imprese costituite in forma societaria e per le ditte individuali di comunicare il domicilio digitale (ovvero la Pec, Posta elettronica certificata) al registro delle imprese entro il primo ottobre 2020, con rischio di sanzioni in caso di omissione.

MANCATA COMUNICAZIONE DOMICILIO DIGITALE: LE SANZIONI

Per le società la sanzione va dai 206 ai 2.064 euro, mentre per le imprese individuali dai 30 ai 1.548 euro. Anche i professionisti iscritti ad Albi od elenchi costituiti con legge statale sono chiamati a fare altrettanto, ovvero comunicare al proprio Ordine o collegio il proprio domicilio digitale. In assenza di informazioni al riguardo, gli Ordini e i collegi sono tenuti ad inoltrare una diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni. Qualora il professionista non dovesse mettersi in regola, l’Ordine di appartenenza dovrà procedere alla sospensione dall’Albo fino alla comunicazione del domicilio.

Secondo quanto stabilito dal D.L. 29 novembre 2008 (n.185), e in particolare dal comma 7 dell’articolo 16, gli elenchi devono essere liberamente accessibili da parte della pubblica amministrazione e ogni condotta che possa, in qualche modo, comprimere o impedire questo accesso potrà comportare l’adozione da parte del Ministero competente di un provvedimento di scioglimento o di commissariamento.

Oltre alle sanzioni, occorre segnalare che, in caso di mancata comunicazione, le imprese vedranno assegnarsi d’ufficio un domicilio digitale per consentire la ricezione delle eventuali comunicazioni e per le notifiche degli atti amministrativi.

CASELLA PEC, NON BASTA ATTIVARLA: I RISCHI

Un aspetto da non trascurare riguarda il fatto che, oltre al possesso e alla corretta comunicazione, la casella di Posta elettronica certificata deve essere sempre adeguatamente mantenuta (e quindi attiva ed in condizioni tali da poter recepire eventuali comunicazioni) e, soprattutto, quotidianamente verificata.

Di recente, la Corte di Cassazione (n. 12451/2018) ha infatti ribadito che “il titolare dell’account” di Posta elettronica certificata ha il dovere di assicurarsi il corretto funzionamento della propria casella postale e di utilizzare dispositivi di vigilanza e di controllo, dotati di misure anti-intrusione, oltre che di controllare la posta in arrivo e la “posta indesiderata”.

Non è infatti giustificabile la condotta di chi, volendo motivare la tardiva impugnativa di un atto (come, ad esempio, un verbale di contravvenzione stradale ricevuto via Pec), sostenga di non aver aperto la posta o di non aver ricevuto la consueta raccomandata, dato che la notifica sull’indirizzo di posta elettronica certificata viene ritenuta validamente eseguita con l’avvenuta ricezione all’indirizzo e non con l’effettiva lettura da parte del ricevente.

Iscriviti alla newsletter di Sanità Informazione per rimanere sempre aggiornato 

Articoli correlati
Non voler visitare un paziente può essere reato
Una recente sentenza sancisce che il non voler visitare un paziente può portare ad una richiesta di risarcimento danni o peggio
di Riccardo Cantini, intermediario assicurativo (Iscrizione RUI di IVASS: E000570258)
L’errore diagnostico e la responsabilità medica
L'errore diagnostico può essere causa di responsabilità medica e portare a risarcire il paziente. Un caso recente
di Riccardo Cantini, intermediario assicurativo (Iscrizione RUI di IVASS: E000570258)
Diagnosi tardiva, medico rischia condanna dopo 30 anni
Con la sentenza n. 34813/2021 la Cassazione stabilisce che il medico è tenuto al risarcimento per l’omessa diagnosi di una patologia terminale, anche se questa è ininfluente sul decorso della malattia. Il motivo? Violato il diritto del paziente terminale di scegliere come affrontare la prospettiva della morte ormai prossima
Colpa grave, novità dalla Cassazione penale
Quando si può parlare di colpa grave? Novità e precisazioni emergono da una recente sentenza della Corte di Cassazione
di Riccardo Cantini, intermediario assicurativo (Iscrizione RUI di IVASS: E000570258)
Consenso informato, Cassazione: «È un atto medico»
Secondo la Corte di Cassazione, l’ottenimento del consenso informato è considerato atto medico. Un’informazione non corretta o carente è responsabilità professionale, con dovere di risarcire un doppio danno: alla salute e all’autodeterminazione
GLI ARTICOLI PIU’ LETTI
Salute

Tumori: boom di casi nei paesi occidentali. Cinieri (Aiom): “Prevenzione attiva per ridurre carico della malattia”

Nel 2024 negli USA, per la prima volta nella storia, si supera la soglia di 2 milioni di casi di tumore. Una crescita importante, comune a tutti i Paesi occidentali. Per Saverio Cinieri, presidente di...
Politica

Liste di attesa addio? La risposta del Consiglio dei Ministri in due provvedimenti

Ieri il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente, Giorgia Meloni, e del Ministro della salute, Orazio Schillaci, ha approvato due provvedimenti, un decreto-legge e un disegno di legge, che i...
Salute

Tumore del polmone: per osimertinib e durvalumab ottimi risultati negli studi LAURA e ADRIATIC al Congresso ASCO

Nello studio LAURA osimertinib ha ridotto il rischio di progressione di malattia o di morte dell’84% nel tumore del polmone non a piccole cellule di Stadio III. Nello studio ADRIATIC, invece, du...