A più riprese, la Corte di Cassazione ha ripetuto che l’obbligo di informazione “si estende allo stato di efficienza e al livello di dotazioni della struttura sanitaria in cui il medico presta la propria attività”. Ne consegue allora che il consenso informato relativo all’esecuzione di intervento chirurgico o di qualsiasi altra terapia specialistica o accertamento […]
A più riprese, la Corte di Cassazione ha ripetuto che l’obbligo di informazione “si estende allo stato di efficienza e al livello di dotazioni della struttura sanitaria in cui il medico presta la propria attività”.
Ne consegue allora che il consenso informato relativo all’esecuzione di intervento chirurgico o di qualsiasi altra terapia specialistica o accertamento diagnostico invasivi, oltre a riguardare i rischi oggettivi e tecnici del trattamento, deve essere esteso anche alla corretta illustrazione delle possibili carenze ospedaliere, rispetto alle dotazioni ed alle attrezzature, nonché al loro regolare funzionamento, così da consentire al paziente di decidere con piena consapevolezza non soltanto se sottoporsi o meno al trattamento, ma soprattutto se farlo in quella struttura, ovvero trasferirsi in altra più adeguata.
L’omessa informazione su questo aspetto può rappresentare una negligenza grave, della quale il medico risponderà in concorso con la propria struttura, nonché autonomamente sul piano deontologico e disciplinare.
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