Di FVM (Federazione Veterinari Medici e Dirigenti sanitari)
La “vicenda AstraZeneca”, al di là dell’assai discutibile gestione, ha determinato il rinfocolarsi e il moltiplicarsi delle discussioni inerenti la tutela dei medici e dei sanitari in genere (vista la chiamata generale all’impegno di tutti) dall’eventuale imputazione di responsabilità penali, con particolare riferimento agli eventi avversi che potessero in qualche modo essere indicati come passibili di correlazione con l’esecuzione di vaccinazioni per la prevenzione del Covid-19, ma anche e più in generale ove riferibili, pure in via ipotetica, a tutte le attività, anche di cura, inerenti i quadri patologici presenti nella stessa Covid-19, come del resto ormai da tempo richiesto.
La necessità di una tutela efficace è cresciuta in modo speculare al peso sopportato dai sanitari nella situazione vissuta: combattono da oltre un anno una malattia virale subdola e mai conosciuta prima, in grave carenza di personale, DPI, mezzi di cura e prevenzione in genere, dovendo lavorare anche fuori degli ambiti specialistici di competenza e dovendo assumere decisioni importanti senza il supporto di alcuna conoscenza consolidata. Se tale è la necessità, divenuta ineludibile, ma ancora una volta rimasta inevasa nel testo dell’art. 3 del D.L. 44/2021 testé approvato, quanto al merito del cd. “Scudo penale” il problema invero non è (o, meglio, non è soltanto) quello dell’imputabilità ovvero dell’imputazione in sé del sanitario, ma risiede, ancor prima, nel momento in cui, dato l’evento avverso, vengano iscritti nominativamente al registro generale delle notizie di reato – RGNR tutti i sanitari, e non solo (!) la cui presenza sia ascrivibile, a qualunque titolo, alla complessiva procedura all’esito della quale si è prodotto l’evento indesiderato. Per ora l’elefante ha partorito il topolino. Un pannicello caldo che non soddisfa.
Si è certamente avveduto di ciò il Ministro Speranza che, di fronte al malcontento immediatamente esternato dalla Categoria, ha immediatamente segnalato la possibilità di apportare integrazioni (del tutto ed ampiamente auspicabili) in sede di conversione del decreto. Un provvedimento che infatti non tutela i sanitari come necessario: non li tutela nel momento attuale, fondamentalmente non più di quanto la legge già li tutelasse, specie considerando gli aspetti legati all’avviamento dell’azione penale che costituisce, si deve sottolineare, il momento in cui il sanitario perde, per tempi lunghi e in modo devastante, quella serenità senza la quale diventa assai probabile la genesi di un rovinoso moltiplicatore del danno al sistema; e tanto meno li tutela in via generale. Con l’auspicio quindi che, in sede di conversione, una nuova norma possa effettivamente tutelare i sanitari secondo i principi più ampiamente esposti nell’analisi allegata, confidiamo nel Ministro oltre che nella specifica competenza del legislatore per una migliore formulazione del dettato normativo specifico.
Iscriviti alla Newsletter di Sanità Informazione per rimanere sempre aggiornato