L’ordinanza 6248/21 della terza sezione della Corte di Cassazione si è occupata recentemente, ancora una volta, della questione del riparto della prova del nesso causale nella responsabilità sanitaria, ribadendo che è sempre il danneggiato a dover provare, preliminarmente, il nesso causale tra il danno e la condotta del sanitario in base al principio del “più […]
L’ordinanza 6248/21 della terza sezione della Corte di Cassazione si è occupata recentemente, ancora una volta, della questione del riparto della prova del nesso causale nella responsabilità sanitaria, ribadendo che è sempre il danneggiato a dover provare, preliminarmente, il nesso causale tra il danno e la condotta del sanitario in base al principio del “più probabile che non”. Ciò significa che, soltanto nel momento in cui il paziente danneggiato sia riuscito ad assolvere al proprio onere probatorio, scatterà il conseguente onere per il medico di dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile dell’impossibilità esatta della prestazione.