È quanto stabilito da un decreto emesso dal Tribunale di Ravenna lo scorso 30 agosto. La madre era favorevole e il padre contrario, ma la sua capacità genitoriale è stata momentaneamente “sospesa”
Un ragazzo di sedici anni potrà sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid-19 nonostante la contrarietà di uno dei due genitori. Lo ha stabilito un decreto emesso dal Tribunale di Ravenna lo scorso 30 agosto. La vicenda trae origine dal rifiuto del padre a rilasciare il consenso alla vaccinazione per il figlio sedicenne affidato congiuntamente ad entrambi i genitori separati. Il figlio, ricevuto il no del padre ma estremamente convinto nel volersi vaccinare, ha chiesto sostegno alla madre e, attraverso lo studio legale SLS & Partners, ha chiesto al Tribunale di “sospendere” momentaneamente la capacità del genitore contrario al vaccino e di autorizzare la sola madre a sottoscrivere il relativo consenso informato.
«Ciò perché – spiega l’avvocato Ida Santalucia dello Studio Legale SLS & Partners – i centri vaccinali non procedono alla somministrazione del vaccino ai minori se non acquisiscono il consenso di entrambi i genitori. La nostra difesa ha fatto riferimento a precedenti pronunce in cui il giudice aveva ritenuto più corretta la scelta del genitore conforme alla legge e all’opinione scientifica “largamente dominante”».
«A tal fine abbiamo fatto riferimento – continua l’avvocato Santalucia – al parere espresso dal Comitato nazionale di Bioetica nel documento “Vaccini Covid-19 e adolescenti” in cui lo stesso spiega che “se la volontà fosse in contrasto con quella dei genitori il Comitato ritiene che l’adolescente debba essere ascoltato da personale medico con competenze pediatriche e che la sua volontà debba prevalere, in quanto coincide con il migliore interesse della sua salute psico-fisica e della salute pubblica. La vaccinazione dei più giovani resta per il CnB fondamentale per salvaguardare la loro salute e contribuire a contenere l’espansione del virus nell’ottica della salute pubblica, in particolare in vista del rientro a scuola”. Va evidenziato che tutto ciò vale a prescindere dal fatto che madre e padre siano sposati o separati/divorziati».
In altre parole, i giudici del Tribunale di Ravenna hanno tenuto conto della esistenza di un grave pregiudizio per la salute e della diffusione della malattia sul territorio nazionale sottolineando che «il Covid è patologia che notoriamente, in un numero rilevante di casi, ha avuto conseguenze gravi e mortali con una amplissima diffusione non solo sul territorio nazionale ma mondiale con effetti gravissimi sui sistemi sanitari di molti paesi».
I giudici hanno evidenziato che «quanto all’efficacia del vaccino nella prevenzione della malattia e nel contrasto alla diffusione del contagio la comunità scientifica sia nazionale che internazionale, sulla base di studi continuamente aggiornati, è concorde nel ritenere che i vaccini approvati dall’autorità sia nazionale che internazionale hanno un’elevata efficacia nel proteggere dalla malattia grave sia i singoli che la collettività ed in particolare i soggetti vulnerabili, i cui benefici sono superiori ai rischi in tutte le fasce di età, comprese quelle più giovani, che sono anche quelle in cui la circolazione del virus è più elevata per la maggiore socializzazione. L’ampia copertura vaccinale consente poi di rallentare e controllare la trasmissione della malattia con effetti benefici per la collettività. Al contrario – si può leggere ancora – l’assenza di copertura vaccinale, soprattutto in presenza di varianti sempre più contagiose, comporta, da un lato, un maggior rischio per i singoli, ivi compresi i minori, di contrarre la malattia e, dall’altro, ripercussioni negative sulla vita sociale e lavorativa delle persone e, per quanto riguarda i minori, sul loro percorso educativo limitando la possibilità di accesso alle strutture formative».
«È importante precisare – prosegue il legale – che il giudice deve tenere conto della volontà del minore che ha compiuto i 16 anni. A tal proposito i giudici hanno chiarito che l’art. 3 della legge m. 219/2017 al comma 1 prevede che “la persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione” e, al successivo comma 2, che “il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore in relazione alla sua età e al suo grado di maturità e avendo come scopo la tutela della salute psico-fisica e della vita del minore nel rispetto della sua dignità».
Nel caso in specie, il figlio sedicenne potrà vaccinarsi perché, con il decreto emesso dal Tribunale di Ravenna il 30 agosto 2021, i giudici hanno effettivamente “sospeso” momentaneamente la capacità del padre, quale genitore contrario al vaccino, ed hanno autorizzato la madre ricorrente alla somministrazione del vaccino anti-Covid al figlio, attribuendole di conseguenza la facoltà di accompagnare il giovane presso un centro vaccinale e sottoscrivere il relativo consenso informato. Anche in assenza del consenso dell’altro genitore.
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