Responsabilità e copertura assicurativa per atti dei collaboratori
Sono un medico legale libero professionista. Nei giorni scorsi purtroppo si è verificato nel mio studio uno spiacevole episodio. Un mio collaboratore, in mia assenza, ha avuto una fortissima discussione con un cliente degenerata in reciproche contumelie. Il cliente lamentava il fatto che il mio collaboratore avesse smarrito una documentazione sanitaria irripetibile ed indispensabile nell’ istruttoria di una pratica di risarcimento. Preciso che fino ad oggi non vi è stato alcun seguito, anche se il cliente ha minacciato platealmente di adire le vie legali. Le chiedo: sono responsabile per l’eventuale comportamento erroneo del mio collaboratore? La polizza di responsabilità civile professionale copre questa eventualità?
Certamente. In sede civile lei risponde dei comportamenti dolosi o colposi messi in atto dai suoi collaboratori durante l’attività presso il suo studio. Altra cosa invece è la sede penale per la quale la responsabilità è personale e non trasmissibile. Quanto poi alla sussistenza della copertura per tali eventi nelle polizze di responsabilità professionale la risposta è parimenti positiva. In genere, ma non sempre, le polizze di RC professionale coprono i danni procurati dai collaboratori del contraente/assicurato nell’esercizio della loro attività presso quest’ultimo.
Nel suo caso tuttavia il tema deve essere ulteriormente analizzato. Infatti l’eventuale danno procurato al cliente dal suo collaboratore appare essere di natura patrimoniale (per effetto dello smarrimento della documentazione) e non di natura fisico/materiale. Orbene temo che la sua polizza, come la grande maggioranza, limiti la copertura ai soli danni fisici/materiali. Nel suo caso c’è stato, sembra di capire, un danno di natura patrimoniale senza alcun danno fisico.
In conclusione la copertura della sua polizza è valida solo nel caso in cui la garanzia è estesa: ai comportamenti colposi o dolosi dei collaboratori; ai danni di natura patrimoniale procurati senza che si sia verificato un danno fisico/materiale.
Le suggerisco di fare questa verifica anche con l’aiuto del suo assicuratore quanto meno per adeguare la polizza per il futuro.
Ennio Profeta – consulente SanitAssicura