Cosa stabilisce il Decreto Green pass bis? Sospensioni dallo stipendio e assenza ingiustificata per chi non ha la certificazione. Mentre si rischia la sanzione se si va comunque al lavoro
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto legge che estende l’obbligo di Green pass a tutti i lavoratori del pubblico e del privato. Con la pubblicazione ufficiale in Gazzetta si promulga anche l’offerta di tamponi rapidi a prezzi calmierati in farmacia e nelle strutture sanitarie convenzionate e autorizzate dal Sistema sanitario nazionale.
Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 entra in vigore l’obbligo di Green pass per tutti i lavoratori. All’interno si chiarisce inoltre che i lavoratori sprovvisti di Green pass saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione, dal quinto giorno di assenza. Sono i datori di lavoro a dover controllare il rispetto del decreto, come stabilito al comma 4 dell’articolo 1, predisponendo le misure essenziali per la verifica all’accesso nel luogo di lavoro. A tal fine dovrà essere nominato un addetto all’accertamento e contestazione delle violazioni con atto formale.
Ad eccezione degli esenti dalla vaccinazione Covid, chi non dovesse presentare il Green pass sul lavoro è considerato assente ingiustificato fino a quando non lo farà «senza conseguenze disciplinare e con diritto a conservazione del rapporto di lavoro». Ma per i giorni di assenza non sono dovuti né retribuzioni né emolumenti.
In caso di violazione dell’obbligo il regime sanzionatorio prevede sanzioni da 400 a 1.000 euro per mancata verifica da parte del datore di lavoro e da 600 a 1.500 per accesso al lavoro senza certificazione da parte del dipendente.
Nell’articolo 2 si specifica che anche i magistrati dovranno esibire Green pass negli uffici giudiziari, così come i componenti delle Commissioni tributarie. Nell’articolo 3 si aggiungono i lavoratori del settore privato. Anche in questo caso sanzioni e controlli sono gli stessi. Con l’aggiunta che per le imprese con organico inferiore a 15 dipendenti si potrà sospendere e sostituire temporaneamente il lavoratore per un massimo di 10 giorni, rinnovabile solo una volta.
L’articolo 4 chiarisce l’obbligo di prezzo calmierato per i tamponi antigenici rapidi in farmacia e nelle strutture sanitarie convenzionate con Ssn. Si specifica inoltre che vengono riservati 105 milioni di euro per garantire fino al 31 dicembre la gratuità dei tamponi rapidi per chi non possa ricevere o completare la vaccinazione anti-Covid a causa delle proprie condizioni di salute certificate.
Infine nell’articolo 8 si specifica che il Comitato tecnico-scientifico si esprimerà sulle misure di distanziamento nei luoghi di cultura, sport e azione ricreativa entro il 30 settembre, decidendo in base all’andamento epidemiologico, sull’estensione del Green pass e alla campagna vaccinale.
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