Secondo l’art. 8 della l. 24/17 (legge Gelli-Bianco) la procedura ex art. 696 bis c.p.c. che prevede l’accertamento tecnico preventivo è una condizione di procedibilità dell’azione alternativa alla mediazione. Le spese vengano anticipate dal richiedente (in genere il paziente che lamenta le lesioni), salvo poi seguire la regola della soccombenza all’esito del successivo giudizio di […]
Secondo l’art. 8 della l. 24/17 (legge Gelli-Bianco) la procedura ex art. 696 bis c.p.c. che prevede l’accertamento tecnico preventivo è una condizione di procedibilità dell’azione alternativa alla mediazione. Le spese vengano anticipate dal richiedente (in genere il paziente che lamenta le lesioni), salvo poi seguire la regola della soccombenza all’esito del successivo giudizio di merito, nel quale la perizia dovrebbe essere acquisita.
Recentemente la stessa Corte costituzionale ha peraltro chiarito a fronte di una remissione di legittimità da parte del Tribunale di Firenze, che la norma che attribuisce tali spese al richiedente non crei un ostacolo eccessivo e rigido e non determini alcuna disparità di trattamento in ragione delle condizioni economiche, pregiudicando il diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) delle fasce economicamente più deboli. Questo anche in virtù del fatto che tale procedura costituisce una mera eventualità poiché il ricorrente potrebbe sempre scegliere la via meno onerosa della mediazione di cui al d.lgs. n. 28 del 2010, dove i costi della CTU, se espletata, sono posti a carico solidale delle parti ex art. 16, comma 11, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180.