Il Consiglio di Stato con sentenza n. 957 dell’1 marzo 2017 ha riconosciuto ad un medico (l’aiuto anziano) le differenze retributive rispetto al trattamento complessivo del primario. Nel caso di specie il posto da primario rimaneva vacante per il collocamento in pensione del titolare ed il medico ricorrente, in quanto aiuto anziano, iniziava a svolgere […]
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 957 dell’1 marzo 2017 ha riconosciuto ad un medico (l’aiuto anziano) le differenze retributive rispetto al trattamento complessivo del primario.
Nel caso di specie il posto da primario rimaneva vacante per il collocamento in pensione del titolare ed il medico ricorrente, in quanto aiuto anziano, iniziava a svolgere le funzioni primariali senza il riconoscimento relativo sotto il profilo stipendiale.
La Corte ha stabilito che, qualora l’aiuto anziano svolga funzioni primariali su un posto vacante, non occorre alcun atto organizzativo o di conferimento e non è ammissibile che, ove esista un posto apicale in una struttura sanitaria, le relative funzioni di guida e responsabilità non vengano esercitate dal medico ospedaliero titolare del posto di responsabilità immediatamente inferiore.