Sono un odontoiatra che lavora presso uno grande studio dentistico di Milano. Il mio rapporto di lavoro è regolamentato da un rapporto di collaborazione continuativo con pagamento del mio compenso a presentazione di fattura. Avevo aderito a questa formula in quanto, appena dopo la specializzazione, ritenevo di poter integrare i miei guadagni con una parallela […]
Sono un odontoiatra che lavora presso uno grande studio dentistico di Milano. Il mio rapporto di lavoro è regolamentato da un rapporto di collaborazione continuativo con pagamento del mio compenso a presentazione di fattura. Avevo aderito a questa formula in quanto, appena dopo la specializzazione, ritenevo di poter integrare i miei guadagni con una parallela attività libero professionale con miei clienti personali che il titolare dello studio mi aveva permesso di ricevere in studio entro un limite temporale giornaliero. Purtroppo i clienti personali non sono arrivati e quindi in pratica oggi sono un dipendente dello studio remunerato in base alle prestazioni da me effettivamente eseguite. Per altro nell’accordo stipulato a suo tempo con il titolare è previsto che io debba provvedere a mie spese alla copertura assicurativa della mia responsabilità professionale. Ho letto in questi giorni che la nuova legge Gelli avrebbe innovato qualcosa in termini di obbligo assicurativo. Mi può spiegare di cosa si tratta e se l’innovazione riguarderà anche la mia posizione?
Sì. La Legge Gelli in effetti la riguarda direttamente in quanto innoverà parecchio riguardo non soltanto l’ampiezza della responsabilità del professionista ma anche relativamente ai suoi obblighi assicurativi.
In questo senso l’art. 10 comma 1. della legge risulta chiarissimo. Esso recita in questo modo “le strutture sanitarie […] devono essere provviste di copertura assicurativa per la responsabilità civile […] anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture…”
Questo significa che la sua struttura dovrà provvedere con oneri a suo carico a stipulare una copertura assicurativa comprensiva della responsabilità personale di ogni professionista sanitario a qualsiasi titolo operante al suo interno, quindi comprese le posizioni come la sua.
Il medesimo art. 10 al comma 3. stabilisce inoltre che ciascun operatore sanitario attivo all’interno di una struttura sanitaria, essendo comunque responsabile dei danni cagionati a terzi in caso di colpa grave, deve munirsi obbligatoriamente di una polizza di responsabilità limitata proprio al caso di rivalsa per colpa grave esercitata dall’azienda o dall’assicuratore aventi interesse a recuperare quanto versato al danneggiato.
In sostanza il legislatore, su questo tema, ha equilibrato le posizioni del professionista sanitario non distinguendo tra ambito pubblico e privato.
Ma, concludo, la legge non è attualmente operativa in quanto siamo in attesa di un decreto attuativo che ne regolamenti ogni aspetto, ivi compreso quello della colpa grave. D’altra parte, se Lei provasse oggi a chiedere ad un Assicuratore la stipula di una polizza di Rc per la sua colpa grave, lei si sentirebbe rispondere che questo tipo di copertura non è ancora disponibile.
Aspettiamo pertanto con pazienza la emissione di questo decreto attuativo, non mancando di pregare che esso non subisca la sorte di quelle della legge del 2011, atteso invano per 6 anni.