Covid-19, che fare se...? 16 Marzo 2021 12:09

Cosa posso o non posso fare in zona arancione?

Cosa è possibile fare dal 15 marzo 2021? Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 e il dpcm 2 marzo 2021 hanno disposto l’applicazione di misure restrittive per il contenimento del contagio da Covid-19. Le FAQ del Ministero della Salute

Cosa posso o non posso fare in zona arancione?

Cosa si può fare o non si può fare in zona arancione? Le risposte del Ministero della Salute.

Pubblici esercizi, attività commerciali, ristorazione e strutture ricettive

In quest’area è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione e nelle loro adiacenze. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario. L’ingresso e la permanenza nei locali da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali. L’uso dei servizi igienici posti all’interno dei bar e dei ristoranti non può essere consentito, salvo casi di assoluta necessità. Possono restare aperti oltre le 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.

Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

Attività culturali, eventi, cerimonie, riunioni

Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è sospeso, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi. Sono sospesi gli spettacoli dal vivo con presenza di pubblico. Resta invece confermata la possibilità di organizzare spettacoli da trasmettere in streaming o di utilizzare gli spazi come ambienti per riprese cinematografiche e audiovisive. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.

Sono consentite le tumulazioni e le sepolture, rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento.

È consentito svolgere assemblee condominiali in presenza ma occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale. Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale. Non è consentita la presenza di pubblico agli eventi e alle competizioni in ambito sportivo.

Attività motoria o sportiva

È possibile praticare l’attività venatoria ma solo nell’ambito del proprio Comune. Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

Non è possibile praticare sport di contatto. Tuttavia, è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti.

È possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5 alle 22, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis), purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma. Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.

Spostamenti

Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, in questa zona è consentito spostarsi all’interno del proprio Comune, tra le ore 5 e le 22, nel rispetto delle specifiche restrizioni previste per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate. Gli spostamenti verso altri Comuni (e quindi anche quelli verso altre Regioni/Province autonome) sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È consentito il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione.

Resta in vigore anche il coprifuoco: dalle ore 22 alle 5 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5 e le 22, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. A chi vive in un Comune che ha fino a 5mila abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5 e le 22, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.

Il 3, 4 e 5 aprile 2021, su tutto il territorio nazionale (tranne che nelle zone bianche), si applicheranno le restrizioni previste per le zone rosse. In tali giorni, saranno consentiti esclusivamente gli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute. Inoltre, negli stessi tre giorni, sarà consentito una sola volta al giorno di spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le 5 e le 22, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

È possibile raggiungere parchi e giardini pubblici all’interno del proprio Comune o, in assenza di questi, quelli in un Comune limitrofo più vicini a casa, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento.
È consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.

Si può usare l’automobile con persone non conviventi purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

Scuola, Università e istituzioni di alta formazione

In questa zona, l’attività dei servizi educativi per l’infanzia (asili nido), delle scuole dell’infanzia (ex scuola materna) e per il primo ciclo di istruzione (ex scuole elementari e medie) continua a svolgersi integralmente in presenza.
Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (licei e istituti professionali) adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento degli studenti sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte degli studenti partecipa alla didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
I Presidenti delle Regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica e degli asili nido:
– nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;
– nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni;
– nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

Le Università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di Covid-19.

Le biblioteche universitarie, al pari dei laboratori e delle altre strutture che erogano servizi indispensabili agli studenti, continuano ad assicurarli laddove previsto dai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti dai singoli atenei, sentito il Comitato universitario regionale, sempre nel rispetto dei protocolli specificamente dedicati alle università.

Le sessioni d’esame e le sedute di laurea potranno essere svolte in presenza nel rispetto delle “Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020-2021” e, comunque, con le modalità previste dai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, adottati dagli atenei, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento. Nel caso in cui non possa essere assicurato il rispetto delle citate linee guida, ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda possibile la presenza degli studenti, i piani di organizzazione della didattica dispongono il ricorso alle modalità a distanza, nel qual caso dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità degli esami.

Lavoro

Il datore di lavoro (pubblico o privato) non è tenuto a fornire a tutti i lavoratori la strumentazione necessaria a svolger la prestazione lavorativa in modalità agile. Se non può fornire la strumentazione necessaria, il lavoratore può comunque avvalersi dei propri supporti informatici per svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. Tuttavia, l’Amministrazione (o il datore di lavoro privato) è tenuta ad adottare le misure organizzative e gestionali atte ad agevolare lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

È possibile promuovere percorsi informativi e formativi in modalità agile a distanza.

Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”, si applica soltanto nel privato.

 

Cosa posso o non posso fare in zona rossa?

È possibile contestare il verbale in caso di accertamento di una violazione che non ritengo motivato?

 

 

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