Cosa cambia in caso di focolai Covid nelle aule scolastiche dopo l’entrata in vigore del decreto legge n.5 del 4 febbraio 2022?
Cosa cambia in ambito scolastico a partire dal 5 febbraio, ovvero dall’entrata in vigore del decreto legge n.5 del 4 febbraio 2022? In particolar modo, le disposizioni assunte dalla scuola a seguito di casi di positività accertati in ambito scolastico (che continuano ad avere effetti dopo il 5 febbraio 2022) devono essere modificate dalla nuova normativa? La risposta è sì, le misure già disposte dalla scuola vengono ridefinite da quanto previsto dal dl n.5.
Il periodo di quarantena di cinque giorni si applica anche ai soggetti che, dal 5 febbraio 2022, siano già sottoposti a tale misura senza che questa sia ancora cessata ovvero che si trovino in quarantena da almeno cinque giorni. Resta fermo, in ogni caso, che affinché la misura cessi è necessario un test antigenico rapido o molecolare negativo.
A seguito di due casi di positività in una classe di scuola primaria è stata disposta la misura della didattica a distanza a partire dal giorno 4 febbraio con la ripresa delle attività didattiche in presenza a partire dal giorno 14 febbraio. Alla luce delle nuove disposizioni contenute nell’art. 6 del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 cambia qualcosa? Anche in questo caso la risposta è sì, l’attività didattica riprende in presenza a partire da lunedì 7 febbraio con l’utilizzo delle mascherine FFP2, considerato che nella scuola primaria fino a quattro casi di positività nella classe le attività continuano in presenza con l’utilizzo della mascherina FFP2 per 10 giorni a partire dall’ultimo caso accertato.
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