di Mario Balzanelli e Antonino Grillo
L’essere stato contrattualmente incardinato nel capo V del contratto di Medicina Generale non fa, giuridicamente, del medico di emergenza territoriale 118 un medico di medicina generale. Anzi, lo stesso capo V ne specifica, con chiarezza, il ruolo, ne definisce la connotazione di ambito professionale dedicato, elenca i contesti specifici consentiti dei profili di operatività, escludendo tutti gli altri.
Il medico del 118 non è, quindi, in forma ed in sostanza, un medico di medicina generale. Il medico del 118 è, invece, in forma ed in sostanza, il medico di emergenza territoriale sancito dalla legislazione nazionale (DPR del 27/3/1992; GU n° 114 serie generale del 17/571996). Il medico del 118, durante la pandemia COVID, rimane il medico che per primo ha obbligo tassativo visitare da vicino il paziente acuto e critico, il medico che per primo lo deve stabilizzare e curare e quindi, laddove necessario, trasportare in ospedale. Il medico del 118 non è stato affatto esonerato dal visitare – “de visu” – i pazienti, come invece, con apposita normativa, proprio il medico di medicina generale.
Non è stato esentato dal valutare clinicamente, tutti i giorni, a qualunque ora del giorno e della notte, i pazienti con febbre, tosse insistente, difficoltà respiratoria acuta, dal dovere di ufficio di stabilizzarli in contesto tempo dipendente, dalla necessità inevitabile di stare con loro a stretto, a strettissimo contatto, negli spazi ristretti del vano sanitario di una ambulanza, anche ore ed ore, in attesa della presa in carico del paziente da parte delle unità operative competenti ospedaliere. Il medico del 118 è stato dall’inizio della pandemia, ed ininterrottamente, fianco a fianco, nella relazione medico – paziente, al paziente COVID-19 relato, sia quale caso sospetto, sia quale caso conclamato. Nessun altro medico della medicina territoriale gestisce, a strettissimo contatto, ad alta intensità di cura, il paziente COVID, se non il medico del 118.
Questo significa, senza mezzi termini, assunzione di rischio, esposizione obiettiva a rischio, un rischio pesantissimo, reale, tangibile, perché rischio assai concreto di contagio, rischio incombente quotidiano di contrarre una polmonite bilaterale ad eventuale decorso fulminante, rischio di sepsi, rischio di disfunzione multiorgano, rischio di morte, come a molti di noi del 118 è drammaticamente successo, il più delle volte nel fiore degli anni. Non riconoscere questo rischio, escludere ostinatamente e scientemente il medico del 118 da una specifica premialità correlata a questo rischio, sostenendo che il medico del 118 è un medico di medicina generale, significa commettere uno spregevole atto di falso ideologico, significa violare assurdamente qualunque idea di deontologia, significa costringere i medici del 118 a ricorrere apertamente a tutte le autorità competenti, portando questo irricevibile scempio alla attenzione della stampa nazionale.
Mario Balzanelli, Presidente Nazionale SIS 118 e Antonino Grillo, Presidente SIS 118 Sicilia
Iscriviti alla Newsletter di Sanità Informazione per rimanere sempre aggiornato