Contributi e Opinioni 12 Giugno 2020 09:39

Educatore professionale, i bandi di equivalenza attualmente attivi

Nicola Titta Presidente nazionale ANEP Associazione nazionale educatori professionali

A partire dal 21 gennaio 2020, con la Regione Emilia-Romagna in qualità di apri pista in ognuna delle Amministrazioni Regionali, in ossequio ai pronunciamenti del TAR Lazio e del Consiglio di Stato si è iniziato a pubblicare i Bandi per il riconoscimento dell’equivalenza relativi alla professione di Educatore Professionale, bandi che ancora annovera tra i mancanti quello relativo alla Regione Lazio.

In cosa consiste il procedimento di equivalenza? In molte occasioni si tendono a confondere o a considerare sinonimi i termini “equivalenza” ed “equipollenza”. Diciamo subito che il secondo, “equipollenza” (eguaglianza di valore e di efficacia, spec. dal punto di vista logico o giuridico), configura, a seguito di legge o di decreto ministeriale, il medesimo valore ai fini dell’esercizio professionale e/o della formazione post base, di un titolo rispetto ad/a un altro/i. Non vi è da compiere, da parte dei possessori, nessun atto amministrativo teso ad ottenere una certificazione da parte degli eventuali organi competenti, in quanto sempre si fa riferimento a delle tabelle inserite nelle norme specifiche licenziate e pubblicate in G.U. nelle quali deve essere ricompreso il titolo considerato. In altri termini è sufficiente fornire i riferimenti normativi per comprovare il valore del titolo, quindi l’equipollenza è determinata dalla legge.

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Il primo invece, “equivalenza”, configura una o più relazioni specifiche tra uno o più elementi di un insieme di fattori (insieme di fattori = quadro giuridico), relazioni che debbono essere suffragate da adeguata documentazione, la cui definizione può variare in base al tipo di equivalenza. Si configura a partire da una richiesta individuale e personale rivolta all’ente competente per materia, entro un tempo dato e limitato. Al termine del procedimento, se la domanda di richiesta di equivalenza viene accolta, viene emanato un decreto direttoriale che ne attesta l’efficacia e la validità ai fini dell’esercizio professionale, al pari dell’equipollenza (vedi art. 4 legge 42 anno 1999) in quanto tra gli elementi prodotti e quelli relativi ai piani di studi per il conseguimento del titolo rispetto al quale si richiede l’equivalenza, può non esservi corrispondenza totale e/o parziale, con conseguente eventuale debito formativo. In altre parole, viene riconosciuta su istanza individuale e personale della quale verranno presi in esame i percorsi di studio e l’esperienza lavorativa.

Posto che era un traguardo lungamente atteso e che purtroppo coinvolgerà, come da requisiti prefissati (requisiti che appaiono non coerenti con il complesso delle norme che si sono succedute nel corso degli anni), esclusivamente professionisti con ormai oltre vent’anni di carriera alle spalle, situazione questa che non fa onore né alla tempestività dell’azione regolatoria degli Enti preposti, né alla coerenza interna tra atti amministrativi e normativi e, a cascata, a quella esterna tra questi ed i loro correlati sociali, professionali, organizzativi e gestionali, tali atti regionali, preludio al vaglio degli uffici in sede locale competenti per materia e degli organi amministrativi del Ministero della Salute, hanno la ventura di incrociarsi temporalmente con la novità introdotta dalla  legge 145/2018 art. 1 commi 537 e 538  e dal DM 9/8/2019, ovvero gli elenchi speciali ad esaurimento, novità che riguarda tutte le professioni sanitarie afferenti all’Ordine TSRM – PSTRP .

Rispetto alle differenze tra i due procedimenti amministrativi, si rimanda alle rispettive normative esaustivamente descritte nei bandi stessi emanati dalle Regioni e nelle leggi citate. Non si può fare a meno di rilevare che tale incrocio rischia di generare un ingorgo procedimentale, dato dalla quantità rilevante delle domande in inoltro.

Se è vero che i due procedimenti, equivalenza ed elenchi speciali ad esaurimento, fanno capo a diversi Enti, il primo come detto alle Regioni ed al Ministero della Salute il secondo agli Ordini territoriali di competenza ed agli Albi Professionali di pertinenza, è infine a questi ultimi che è demandata la definizione di attribuzione della titolarità di esercizio professionale.

Crediamo senza tema di smentita, che gli uffici preposti i quali già ante emergenza soffrivano di un sottodimensionamento in relazione ai nuovi compiti inerenti la materia, a seguito delle altissime e differenti priorità dovute alla pandemia in atto, non potranno che vedere ulteriormente rallentato e a volte frenato il loro lavoro istruttorio e dichiarativo; prova ne siano le proroghe fin qui deliberate delle scadenze dei bandi ad opera delle Regioni, non tutte a dire il vero, e dell’iscrizione agli elenchi speciali; proroghe da molte parti richieste, ivi comprese le AMR, la Federazione degli Ordini TSRM – PSTRP e gli Albi Professionali in seno a questi.

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Così come gli uffici degli Enti sono in difficoltà ad evadere le richieste, anche i professionisti sono al palo della loro personale ricerca e definizione documentale, stante le limitazioni dovute ai vari DPCM e Circolari Regionali e Comunali. Tali limiti temporali non potevano che essere ragionevolmente estesi in previsione di un auspicabile futuro allentamento dei vincoli relativi agli spostamenti ed al funzionamento della macchina amministrativa centrale e locale.

Altro elemento che osta alla piena realizzazione delle due previsioni regolatorie, è legato alla diffusione tutt’altro che capillare dell’informazione relativa ai due istituti previsti per dar luogo ad un pieno e reale censimento degli addetti ai lavori e ad una loro più precisa collocazione e riconoscimento nel mondo del lavoro, all’interno dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali, pubblici e privati.

Nonostante lo sforzo di divulgare quanto più possibile la possibilità di esercitare la facoltà legata a tali provvedimenti, non passa giorno che, tramite il passaparola, l’invio di mail e/o le richieste di consulenza da parte di Enti e singoli, non si appuri la mancanza di conoscenza di tale materia e quindi non si attivino, se reputato utile e/o necessario, tutte le azioni necessarie per assicurare il buon fine di tali forme di riconoscimento professionale.

Confidiamo che anche questo breve articolo contribuisca alla diffusione quanto più possibile capillare, in merito ai percorsi ed alle procedure sopra descritte, date le scadenze ormai molto prossime, se non ulteriormente prorogate.

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