Contributi e Opinioni 8 Novembre 2022 12:11

Assicurazione medici e le spese di lite

Una recente sentenza della Corte di Cassazione fa il punto sulla copertura prevista dell’assicurazione medici e le spese di lite

di Riccardo Cantini, intermediario assicurativo (Iscrizione RUI di IVASS: E000570258)
Assicurazione medici e le spese di lite

Con la sentenza n.29926/2022, la Cassazione fa il punto su una questione piuttosto rilevante relativa al rapporto fra assicurato e assicuratore. Stiamo parlando della relazione fra l’assicurazione medici e le spese di lite. Secondo quanto riportato dalla suprema corte, l’unico limite per l’assicuratore, riguardo alle spese di soccombenza, è il massimale di polizza. Ma addentriamoci meglio nelle pieghe della sentenza.

I fatti all’origine

La Corte di Cassazione esamina un ricorso presentato da un medico odontoiatra, il quale non è soddisfatto del giudizio emesso dalla Corte d’Appello.
Il medico – per una errata terapia – era stato condannato in primo grado a risarcire una paziente. Ricorso in Appello, il professionista si vide riconoscere dal Tribunale la copertura del danno da parte della propria compagnia di assicurazione e gli stessi giudici riconobbero anche la rifusione – da parte dell’assicuratore all’appellante – del 50% delle spese di lite e del 50% delle spese di consulenza tecnica.
Il medico odontoiatra decide di ricorrere proprio su quest’ultimo punto, rivendicando la rifusione del totale delle spese di lite e non della sola metà.

I motivi del ricorso

Il ricorrente presenta cinque articolati motivi a sostegno della propria causa, dei quali il primo è quello rilevante e su di esso soffermiamo la nostra attenzione.
Ciò che viene lamentato dal ricorrente è la ripartizione paritetica delle spese di soccombenza tra assicurato ed assicuratore. Si sostiene infatti che pur se il medico abbia dovuto riconoscere alla ex paziente danneggiata somme non sotto copertura assicurativa (come la franchigia ed altre spese), ciò non può giustificare «[…] una ripartizione delle spese di soccombenza […] in proporzione ai diversi interessi in gioco tra assicurato ed assicuratore […]». L’indennizzo assicurativo va pertanto esteso all’intero carico delle spese pagate, comprendenti anche quelle relative alle consulenze tecniche e ai tributi (contributo unificato e registrazione della sentenza).
La Cassazione considera la motivazione fondata.

Gli argomenti dei giudici di merito

In relazione al rapporto tra l’assicurazione medici e le spese di lite, i giudici di merito avevano sostanzialmente argomentato come segue.
Alla base della decisione di ripartire proporzionalmente le spese di lite tra assicurato e assicuratore vi sarebbe stata, da parte del medico odontoiatra, una violazione dell’obbligo della correttezza e della buonafede, avvalendosi questi di un avvocato proprio, rifiutando così la difesa legale della compagnia. Inoltre, la causa tra il medico e la paziente non riguardava esclusivamente il danno coperto dall’assicurazione. In particolare, oggetto di azione legale era stata anche la restituzione delle somme versate a titolo di compenso per le prestazioni professionali.
Tutto questo, secondo la Corte d’Appello, avrebbe reso solo parzialmente operante l’Art.1917 comma 3 del Codice Civile, il quale recita: «Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse».

Gli argomenti della Cassazione

Gli ermellini sottolineano come «[…] l’assicuratore della responsabilità civile [sia] tenuto, secondo l’impegno contrattualmente assunto o comunque nei limiti di cui all’art. 1917 3° co., c.c., a rimborsare le spese di lite sostenute dall’assicurato anche allorquando non abbia aderito alle ragioni di quest’ultimo e la presenza del giudizio in proprio del medesimo assicurato non sia dipesa dalla posizione difensiva dell’assicurazione, ma dalle richieste del danneggiato, giacché l’obbligo di rimborso sorge oggettivamente per la sola circostanza che il detto assicurato sia stato costretto ad agire o a difendersi in una controversia che abbia causa in situazioni rientranti nella garanzia assicurativa […]».
Ciò che è rilevante quindi, ai fini della copertura delle spese di lite, è il semplice fatto che vi sia un processo nato da un fatto assicurativo, a prescindere dall’aderire o meno, da parte dell’assicuratore, alle ragioni dell’assicurato.

RC professionale e tutela legale

Ricordiamo sempre che, ai fini di una completa copertura per le spese di difesa, è opportuno combinare una buona polizza di responsabilità civile professionale con un contratto di tutela legale. Le soluzioni disponibili sul mercato sono molteplici, e per questo è bene avvalersi di una consulenza qualificata sul tema, come quella che può offrire SanitAssicura.

 

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