Come compilare il certificato di esonero vaccinale per gli operatori sanitari. L’ASL può infatti annullare l’atto se non ben redatto
L’operatore sanitario che per motivi di salute è esentato dalla profilassi vaccinale anti-Covid-19 ha l’obbligo di presentare alla propria ASL di competenza un certificato di esenzione dal vaccino. Ma attenzione alla sua corretta ed adeguata compilazione. Una recente sentenza del Consiglio di Stato, la n. 8454/2021, sostiene che in esso dev’essere espressamente indicata la patologia che motiva l’esonero vaccinale.
Chi può certificare l’esenzione dalla profilassi anti-Covid-19 per gravi motivi di salute? A tale compito sono preposti sia i medici vaccinatori dei servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali, sia i medici di medicina generale (nonché i pediatri di libera scelta). Ovviamente il documento di esenzione non ha un costo e – come riporta una circolare del Ministero della Salute – deve indicare:
La succitata circolare conclude: «[i] certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione)».
L’esenzione dalla profilassi riguarda tutti coloro che, per gravi motivi di salute, non possono ricevere il vaccino (o completarne il ciclo) al fine di ottenere la certificazione verde Covid-19. A certificare quanto sopra, abbiamo visto, dev’essere un medico di medicina generale o – al limite – un medico vaccinatore, il quale agisce sulla base di “specifiche condizioni cliniche documentate”.
La vicenda che ha coinvolto il Consiglio di Stato prende le mosse da un ricorso presentato da un medico convenzionato ASL, che si è visto sospendere dal lavoro – con decorrenza immediata e senza retribuzione – perché non vaccinatosi. Tutto ciò nonostante la presentazione di un certificato di esonero vaccinale, giudicato però dalla ASL non idoneo. Sia il TAR sia il Consiglio di Stato hanno confermato il giudizio dell’Azienda sanitaria, rigettando il ricorso del medico.
Nel dar ragione al comportamento dell’Azienda sanitaria, la sentenza specifica: «[…] poiché la norma, nella sua formulazione testuale, attribuisce al medico di medicina generale il compito di attestare l’ “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate”, ne deriva che di tali elementi costitutivi della fattispecie di esonero deve darsi espressamente atto nella certificazione all’uopo rilasciata […]». In particolare, «[…] l’ “attestazione” delle “specifiche condizioni cliniche documentate”, quindi, non consiste nella […] mera dichiarazione della loro esistenza ab externo, essendo necessario, ai fini del perfezionamento della fattispecie esoneratrice, che delle “specifiche condizioni cliniche documentate” sia dato riscontro nella certificazione […]». Ciò significa, in altre parole, che deve essere garantito all’Amministrazione pubblica un minimo potere di controllo in relazione alle «specifiche condizioni cliniche documentate». Essa deve poter cioè giudicare l’attendibilità della rispondenza della certificazione alla finalità per la quale è prevista. Per tale motivo, non può essere omessa l’indicazione della patologia che motiva l’esonero.
Abbiamo ampiamente trattato i rischi a cui vanno incontro i medici no vax in un precedente intervento. Qui la questione è però un po’ diversa. Si è di fronte ad un caso di un medico che ha diritto all’esonero, ma che ha presentato una certificazione giudicata non idonea. Ci domandiamo a questo punto quanta responsabilità abbia il medico certificatore nella vicenda. Una buona polizza di responsabilità civile professionale, magari messa a punto grazie alla consulenza esperta di un intermediario capace, potrebbe fare la differenza se chiamati in causa in una vicenda come questa.
Iscriviti alla Newsletter di Sanità Informazione per rimanere sempre aggiornato