Come funziona la clausola Claims Made? Quando un sinistro è risarcibile e quando non lo é? Quello che è necessario sapere
Tipico dei contratti assicurativi di responsabilità civile professionale è il cosiddetto “regime Claims Made“. Questa clausola, che esamineremo nel dettaglio, è presente anche nelle polizze che regolano le coperture dei professionisti della sanità. Riteniamo sia particolarmente importante comprendere bene come essa operi, per avere sotto controllo la continuità della propria copertura assicurativa.
Supponiamo che un professionista sanitario, sette anni fa, abbia acquistato solo per un anno una polizza per il rischio relativo alla propria responsabilità civile professionale con una determinata compagnia. Supponiamo anche che in quell’anno sia capitato un evento che abbia portato – in seguito, diciamo un anno dopo – un paziente a chiedere un risarcimento cospicuo al professionista. Essendo il sinistro avvenuto durante il periodo di vigenza della polizza in questione, si potrebbe ingenuamente pensare che questa copra. In effetti, un tempo, le cose stavano proprio così.
Fino a qualche decennio fa, la copertura di responsabilità civile professionale operava proprio nel caso in cui il sinistro fosse avvenuto durante il periodo di vigenza del contratto, considerando pertanto non rilevante la data di richiesta del risarcimento. È, questo, il cosiddetto regime Loss Occurrence. Ma il tempo che può trascorrere tra il momento del sinistro e quello della sua denuncia può essere anche molto lungo. Questo fatto genera, come è facilmente comprensibile, una difficoltà seria nel procedere alla tariffazione del prodotto di R.C. Professionale, che deve necessariamente tener conto di una stima realistica del rapporto sinistri/premi. Pertanto tale clausola è stata progressivamente abbandonata dalle compagnie assicurative.
Con la clausola Claims Made si coprono invece i sinistri denunciati durante il periodo di vigenza del contratto. Questo è un aspetto su cui prestare molta attenzione. Anche se denunciato quando il contratto è in essere, se l’evento è successo prima della stipula, esso non viene coperto. Affinché questo sia possibile, è necessario stipulare una garanzia ad hoc, relativa ai cosiddetti “errori pregressi”, ossia quegli errori professionali capitati nei tre o cinque anni prima della sottoscrizione del contratto. Se il sinistro viene invece denunciato dopo la cessazione del contratto, questo può essere coperto da un’ulteriore garanzia integrativa, la cosiddetta “postuma“, la quale posticipa di qualche anno il periodo di vigenza della polizza.
Quanto sopra esplicitato mette in evidenza un aspetto molto importante. Il professionista deve sempre prestare molta attenzione nel passare da una compagnia assicurativa ad un altra. Cambiare assicuratore infatti significa rischiare di interrompere la continuità assicurativa. Supponiamo che nell’anno X il nostro professionista – assicurato con la polizza Y – compia un errore professionale. Mettiamo anche il caso che l’anno dopo lo stesso professionista cambi contratto assicurativo, passando da Y a Z. Se la polizza nuova non contempla pregressi (e la vecchia non garantisce anni di postuma), le cose potrebbero mettersi male. Infatti, se il danneggiato richiedesse un risarcimento un anno dopo l’evento, Y non coprirebbe, poiché il sinistro risulterebbe denunciato dopo la cessazione del contratto. Ma neanche Z coprirebbe, poiché il sinistro risulterebbe accaduto prima della sottoscrizione della polizza.
Risulta pertanto opportuno – quando si ha la necessità di rivedere la propria posizione assicurativa professionale – rivolgersi a professionisti del settore estremamente qualificati, come lo staff di SanitAssicura, che sappia consigliare al meglio sulle varie alternative che offre il mercato.
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