Contributi e Opinioni 2 Settembre 2021 11:10

Colpa grave, novità dalla Cassazione penale

Quando si può parlare di colpa grave? Novità e precisazioni emergono da una recente sentenza della Corte di Cassazione

di Riccardo Cantini, intermediario assicurativo (Iscrizione RUI di IVASS: E000570258)
Colpa grave, novità dalla Cassazione penale

Con una recente sentenza, la n.18347 del 29 aprile – 12 maggio scorsi, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, chiarisce alcuni fondamentali aspetti in relazione al come stabilire correttamente la responsabilità penale del medico. Ciò porta, in primo luogo, ad un chiarimento sulla natura della colpa grave, la quale deve caratterizzarsi, testualmente, come “[…] una deviazione ragguardevole rispetto all’agire appropriato, rispetto al parametro dato dal complesso delle raccomandazioni contenute nelle linee guida di riferimento, quando cioè il gesto tecnico risulti marcatamente distante dalle necessità di adeguamento alle peculiarità della malattia ed alle condizioni del paziente […]”.

I fatti all’origine del ricorso

I giudici di merito, sia in primo grado sia in appello, avevano condannato qualche anno fa due medici, per gravi lesioni personali colpose compiute in cooperazione, nei confronti di una paziente da questi operata ed assistita nella fase post-operatoria. Si attribuì agli esercenti la professione sanitaria una colpa generica, data da imprudenza, negligenza ed imperizia.

In estrema sintesi: il primo medico, dopo aver eseguito un intervento chirurgico alle ovaie, avrebbe tardato nel valutare correttamente alcune complicanze post-operatorie, intervenendo di nuovo chirurgicamente per risolverle con un eccessivo ritardo; il secondo medico avrebbe anch’esso mal valutato ulteriori complicanze, emerse in seguito a quest’ultimo intervento, non procedendo tempestivamente ad una adeguata terapia. Tali comportamenti tardivi ed omissivi avrebbero determinato l’indebolimento permanente della funzione contenitiva della parete addominale e della funzione di assorbimento del colon della paziente.

Il motivo del ricorso

Tra i motivi di ricorso presentati dai due medici uno è comune ad entrambi. Esso riguarda il nesso eziologico, ossia – nello specifico – il legame causale tra l’azione dei medici e il danno subito dalla paziente. La difesa, già in appello, aveva evidenziato come non vi fosse alcuna certezza che il ritardo dell’intervento chirurgico riparatore potesse esser causa delle lesioni gravi e permanenti nella paziente. In altri termini, anticipare l’intervento non avrebbe cagionato alla paziente alcun beneficio in più. Come riporta la Corte suprema, non risultava alcuna possibilità “[…] di formulare un positivo giudizio controfattuale tra la prospettata omissione e l’evento […]”. Ed proprio sugli aspetti di analisi controfattuale che si concentra la decisione della Suprema Corte.

La sentenza

La Sezione IV Penale annulla la sentenza impugnata per prescrizione. Tuttavia – essendo ancora pendente l’azione civile – la corte entra nel merito, riconoscendo la fondatezza dei ricorsi presentati in relazione al nesso eziologico. In particolare, la Suprema Corte evidenzia come il giudice di merito, quando è chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità di un medico, abbia il dovere di articolare le sue motivazioni seguendo un ben preciso protocollo, che possiamo delineare come segue. Egli deve:

  1. verificare se il caso concreto sia regolato da linee guida o buone pratiche clinico-assistenziali;
  2. specificare la natura della colpa (generica o specifica; per imperizia, negligenza o imprudenza);
  3. determinare il grado della colpa, in base al discostamento del comportamento del medico da quanto previsto dalle linee guida e/o dalle buone pratiche clinico-assistenziali.

In relazione al primo punto, è opportuno che il giudice evidenzi quello che avrebbe dovuto essere il comportamento corretto del medico, seguendo le linee guida e/o le buone pratiche: è questa l’analisi controfattuale da eseguire.

Colpa grave: novità e precisazioni

Risulta evidente come il ragionamento compiuto dalla Corte di Cassazione porti ad un chiarimento sulla questione della colpa grave, che viene pertanto definita – come detto – una “deviazione ragguardevole rispetto all’agire appropriato”, stabilito – quest’ultimo – dalle linee guida e dalle buone pratiche clinico-assistenziali. Pertanto, più la vicenda risulta oscura, problematica ed equivoca rispetto a tali norme, più il giudice deve propendere a considerare lieve la colpa del medico.

Conclusione

Indubbiamente la sentenza n.18347/2021 pone alcune precise limitazioni all’operato dei giudici di merito. Costoro – al fine di determinare il grado della colpa – hanno l’obbligo di definire con elevata precisione il comportamento appropriato dell’esercente la professione sanitaria, fondato su chiare linee guida e consuetudinarie buone pratiche clinico-assistenziali, così come definite dal decreto Balduzzi e dalla successiva legge Gelli-Bianco. Dal discostamento da tale comportamento atteso può essere quindi stabilito il grado della colpa. Rimane certamente però necessario provvedere a tutelarsi assicurativamente nel miglior modo possibile sulla colpa grave, così come risulta opportuno attrezzarsi con una adeguata difesa legale.

 

Iscriviti alla Newsletter di Sanità Informazione per rimanere sempre aggiornato

Articoli correlati
Danni da vaccinazione anti-Covid, novità in materia di indennizzo
La vaccinazione è un trattamento sanitario (art. 32 Cost.) che, secondo la Corte Costituzionale, ha una duplice finalità: “individuale” in quanto mira a proteggere la persona che si sottopone alla vaccinazione e “collettiva” poiché mira a proteggere gli altri dal rischio di diffusione del contagio
Sulla responsabilità penale del pediatra
Una recente sentenza si è espressa sulla responsabilità penale del pediatra: non trattenere il minore per accertamenti è omicidio colposo
di Riccardo Cantini, intermediario assicurativo (Iscrizione RUI di IVASS: E000570258)
La responsabilità del medico specialista
Ci occupiamo di un caso di responsabilità del medico specialista. Per la Cassazione questi non può considerarsi un mero esecutore
di Riccardo Cantini, intermediario assicurativo (Iscrizione RUI di IVASS: E000570258)
Violazione del segreto professionale del medico
Violazione del segreto professionale del medico. Cosa si rischia e come viene gestito dalle coperture assicurative di RC professionale
di Riccardo Cantini, intermediario assicurativo (Iscrizione RUI di IVASS: E000570258)
Formazione ECM, Magi (OMCeO Roma): «Azioni disciplinari per chi non è in regola»
Falcinelli (OMCeO Ravenna): «Compito degli Ordini stimolare gli iscritti e verificare crediti». Lazzari (Cnop): «Aggiornamento continuo essenziale»
GLI ARTICOLI PIU’ LETTI
Advocacy e Associazioni

Percorso Regolatorio farmaci Aifa: i pazienti devono partecipare ai processi decisionali. Presentato il progetto InPags

Attraverso il progetto InPags, coordinato da Rarelab, discussi 5 dei possibili punti da sviluppare per definire criteri e modalità. Obiettivo colmare il gap tra Italia e altri Paesi europei in ...
Advocacy e Associazioni

Disability Card: “Una nuova frontiera europea per i diritti delle persone con disabilità”. A che punto siamo

La Disability Card e l'European Parking Card sono strumenti che mirano a facilitare l'accesso ai servizi e a uniformare i diritti in tutta Europa. L'intervista all'avvocato Giovanni Paolo Sperti, seg...
Sanità

I migliori ospedali d’Italia? Sul podio Careggi, l’Aou Marche e l’Humanitas di Rozzano

A fotografare le performance di 1.363 ospedali pubblici e privati nel 2023 è il Programma nazionale sititi di Agenas. Il nuovo report mostra un aumento dei  ricoveri programmati e diu...