Contributi e Opinioni 16 Settembre 2021 12:54

Cosa rischia il medico no vax?

Sono 644 i medici che sono stati sospesi perché non vaccinati. Ma cosa prevede la procedura? E cosa succede alla polizza RC professionale?

di Riccardo Cantini, intermediario assicurativo (Iscrizione RUI di IVASS: E000570258)
Cosa rischia il medico no vax?

Come riportato da alcuni organi di stampa, il numero dei medici non vaccinati – e per questo sospesi dall’attività professionale – ai primi giorni di settembre erano 644. Un dato divulgato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), che però pecca sicuramente per difetto. Meno della metà degli ordini provinciali dei medici ha infatti – alla data in cui scriviamo – comunicato i casi di sospensione. Inoltre l’intervento disciplinare aveva inizialmente riguardato più professionisti (820), poi rientrati in servizio a seguito di vaccinazione. Ma cosa rischia esattamente – secondo la legge – il medico no vax?

Cosa rischia il medico no vax, il D.l. 44/2021

L’Art.4 del D.l. 44/2021 riporta le “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”. In esso si specifica che, sino al massimo al prossimo 31 dicembre, tutti coloro che esercitano una professione sanitaria o di interesse sanitario, in strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali, nelle farmacie e nelle parafarmacie, pubbliche e private, e negli studi professionali, hanno l’obbligo di sottoporsi a vaccinazione gratuita contro il Covid-19. Il vaccino, si precisa, è pertanto un requisito essenziale per poter svolgere l’attività lavorativa.

Esenzioni al vaccino

Chi può essere esentato dalla vaccinazione? L’omissione o il differimento dell’inoculazione del vaccino è possibile solo per coloro i quali possiedono un quadro clinico documentato tale da rendere pericolosa per la propria salute tale somministrazione.

La procedura

Secondo quanto stabilito dal D.l. 44/2021, in vigore dal 1 aprile, la procedura di controllo della vaccinazione di medici e professionisti sanitari è la seguente:

  • Ogni Ordine professionale territoriale competente ha trasmesso – nei cinque giorni successivi l’entrata in vigore del D.l.- l’elenco dei propri iscritti alla regione di pertinenza; così hanno dovuto agire anche i datori di lavoro, che usufruiscono di personale che opera in strutture di tipo sanitario, trasmettendo l’elenco di tali dipendenti agli uffici regionali competenti;
  • Appositi “servizi informativi vaccinali”, di competenza regionale, nei dieci giorni successivi alla ricezione degli elenchi, hanno verificato lo stato vaccinale di tutti i soggetti interessati;
  • Ogni operatore non vaccinato è stato quindi immediatamente segnalato alla ASL di competenza;
  • L’ASL ha inviato ad ogni operatore non vaccinato un invito a presentare – nei cinque giorni successivi alla ricezione dell’invito stesso – adeguata documentazione comprovante:
    • l’omissione o il differimento per motivi sanitari;
    • la vaccinazione effettuata o quantomeno la sua prenotazione.
  • ogni operatore che abbia disatteso alla richiesta dell’ASL è stato quindi da questa invitato formalmente a sottoporsi senza indugio alla vaccinazione obbligatoria.

Il rifiuto del vaccino

Il medico no vax, o l’operatore comunque inadempiente alle richieste degli organi sanitari, ha a questo punto ricevuto una comunicazione scritta dalla ASL. La stessa si è anche premurata di avvertire l’Ordine di appartenenza e/o il datore di lavoro e le strutture dove esso presta servizio. Al comma 6 dell’Art.4 del D.l. si specifica inoltre che l’operatore deve essere sospeso “[…] dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”. Questo fatto può aver generato due possibili alternative:

  • O il datore di lavoro ha spostato l’operatore in luoghi e con mansioni che non producono diffusione del contagio, anche con un eventuale riadeguamento (al ribasso) del compenso economico;
  • O, se ciò non è stato possibile, l’operatore è stato materialmente allontanato dal luogo di lavoro, privandolo anche – per il periodo della sospensione – di qualsiasi emolumento economico.

Il periodo di sospensione – con rimansionamento o meno – è stabilito sino all’ottemperamento dell’obbligo vaccinale, ovvero, al più tardi, sino al 31 dicembre 2021.

Opporsi alla sospensione: un caso recente

Alcuni sanitari hanno deciso di tentare la strada del ricorso contro la sospensione che li riguardava, senza però ottenere i risultati attesi. Solo per citare uno dei tanti possibili esempi, una recente sentenza del TAR pugliese ha rigettato l’istanza cautelare presentata da un medico sospeso dall’esercizio della professione senza retribuzione. Il TAR ha inoltre lamentato la condotta non collaborativa del professionista. Ciò avrebbe precluso l’accertamento eventuale di reali incompatibilità con l’obbligo vaccinale da parte degli organismi competenti.

Obbligo di vaccino e polizza RC professionale, cosa succede?

Poiché la sospensione dal servizio senza retribuzione risulta essere temporanea, al massimo sino al 31 dicembre prossimo, il medico sanzionato non dovrebbe aver modo – secondo le condizioni generali di contratto standard – né di far stornare né di sospendere la propria polizza di responsabilità civile professionale.

Nel caso invece di un rimansionamento, la polizza copre comunque il professionista, se il rischio assicurato è maggiore di quello relativo alla mansione che egli si trova a dover svolgere per evitare le occasioni di contagio. Se invece la nuova mansione porta l’operatore a svolgere attività più rischiose, allora la copertura risulta comunque attiva ma sottodimensionata. Chiaramente, ogni compagnia ed ogni polizza presentano specifiche peculiarità ed è sempre meglio verificare, tramite un intermediario professionale, tutte le corrette informazioni del caso come, ad esempio, fa gratuitamente SanitAssicura.

 

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