Contributi e Opinioni 14 Febbraio 2022 11:54

Covid-19 e responsabilità penale del medico

Può esserci responsabilità penale del medico in caso di morte o lesioni connesse a comportamenti colposi durante l’emergenza pandemica?

di Riccardo Cantini, intermediario assicurativo (Iscrizione RUI di IVASS: E000570258)
Covid-19 e responsabilità penale del medico

Il Decreto Legge n.44 del 1 aprile 2021, che ha introdotto alcune misure urgenti per il contenimento dell’epidemia, ha definito in particolare – in relazione al Covid-19 – l’ambito della responsabilità penale del medico. Approfondiamo quindi i casi in cui tale responsabilità è ravvisabile, anche alla luce di alcuni chiarimenti recenti della Corte Suprema di Cassazione.

L’Art.3 del D.L. 44/2021

Su Covid-19 e responsabilità penale del medico durante la vaccinazione si era sviluppata, nel 2021, una rilevante discussione. Gli sviluppi di questa hanno portato il legislatore ad inserire nel Decreto Legge un articolo dedicato, l’Art.3, inerente alla “Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2”. In esso si afferma che «[…] la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione». Tutto ciò in relazione all’omicidio colposo e alle lesioni personali colpose.

L’Art.3-bis della Legge 76/2021

In fase di conversione nella Legge 76/2021, il legislatore ha aggiunto un’ulteriore precisazione, formulata in un articolo aggiuntivo: l’Art.3-bis. In esso si specificano ulteriormente i limiti di applicabilità della responsabilità penale. L’omicidio colposo e le lesioni personali colpose, «[d]urante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 […] commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave».

Covid-19 e responsabilità penale del medico: comma2 dell’Art.3-bis

Al fine di stabilire il grado della colpa, il Comma 2 dell’Art.3-bis precisa: «Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza».

La relazione della Corte Suprema di Cassazione

L’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione evidenzia in una relazione del giugno 2021 come gli Artt.3 e 3-bis – occupandosi di Covid-19 e responsabilità penale del medico – trattino il tema dell’omicidio e delle lesioni personali colpose con maggior favore rispetto all’Art.590 sexies del Codice Penale. Quest’ultimo infatti tratta espressamente della “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”. In esso viene esclusa la punibilità per imperizia, «[…] quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto». Ciò in linea di principio è corretto, fatta salva la particolare contingenza emergenziale, durante la quale si è stati costretti alla sperimentazione e alla fretta.

La “norma-scudo” emergenziale

Le responsabilità penali dei medici vengono in tal modo “scudate” per tutto il periodo emergenziale, ossia a partire dal 31 gennaio 2020. Ciò che rimane fuori dalla “norma-scudo” è, pertanto, la colpa grave ed il dolo.

Come tutelarsi?

Il medico vaccinatore ha quindi una immunità ampia, fornita dalla legge, per l’intero periodo di emergenza. Rimangono però escluse dallo scudo l’imperizia, l’imprudenza e la negligenza gravi. Per garantirsi una tutela più ampia, il professionista sanitario può sottoscrivere una polizza di tutela legale, magari combinata con una garanzia sulla responsabilità civile per colpa grave. A tal proposito, una buona consulenza da parte dei professionisti di Sanitassicura può garantire la miglior soluzione personalizzata.

 

Iscriviti alla Newsletter di Sanità Informazione per rimanere sempre aggiornato

Articoli correlati
Nasce il progetto PMLAb per i pazienti COVID-19 immunocompromessi
La gestione del paziente immunocompromesso con COVID-19 richiede una particolare attenzione, che si concretizza con le Profilassi Pre-Esposizione con anticorpi monoclonali. A questo scopo è nato il progetto Prevention Management LAboratory (PMLAb), presentato oggi a Roma
Medici di famiglia sull’orlo di una crisi di nervi… Stressati 9 su 10. Pesano Covid, burocrazia e Whatsapp
Il malessere dei medici di famiglia, tra carenza di colleghi, difficoltà a trovare sostituti e una burocrazia sempre più elevata, «è palpabile» e arriva a sfiorare il 90% di professionisti. Lo dicono i sindacati, gli esperti di sanità, gli analisti del settore. E lo dicono i pensionamenti anticipati che crescono
di V.A.
Medici e cittadini contro la deriva del Ssn: manifestazioni il 15 giugno nelle piazze e sciopero in vista
Fermare la deriva verso cui sta andando il nostro Servizio sanitario nazionale, con liste di attesa lunghissime per accedere alle prestazioni, personale medico e infermieristico allo stremo, contratti non rinnovati e risorse insufficienti per far fronte all’invecchiamento progressivo della nostra popolazione e dunque della crescente richiesta di cure per malattie croniche. E’ l’appello che arriva […]
Covid, alcune persone potrebbero aver perso l’olfatto per sempre? L’ipotesi allarmante in uno studio
La perdita dell'olfatto a causa di Covid-19 potrebbe durare a lungo o addirittura per sempre. Uno studio rivela che una persona su 20 non l'ha recuperato dopo 18 mesi
«Diritto alle cure a rischio senza personale», le richieste dei medici in piazza a Roma. E Schillaci convoca i sindacati
A Roma significativa adesione per la manifestazione dell’intersindacale medica convocata per denunciare le sempre più difficili condizioni di lavoro dei camici bianchi stretti tra turni massacranti e stipendi tra i più bassi d’Europa. Ben 8mila camici bianchi hanno lasciato il SSN tra il 2019 e il 2021
GLI ARTICOLI PIU’ LETTI
Advocacy e Associazioni

Percorso Regolatorio farmaci Aifa: i pazienti devono partecipare ai processi decisionali. Presentato il progetto InPags

Attraverso il progetto InPags, coordinato da Rarelab, discussi 5 dei possibili punti da sviluppare per definire criteri e modalità. Obiettivo colmare il gap tra Italia e altri Paesi europei in ...
Advocacy e Associazioni

Disability Card: “Una nuova frontiera europea per i diritti delle persone con disabilità”. A che punto siamo

La Disability Card e l'European Parking Card sono strumenti che mirano a facilitare l'accesso ai servizi e a uniformare i diritti in tutta Europa. L'intervista all'avvocato Giovanni Paolo Sperti, seg...
Sanità

I migliori ospedali d’Italia? Sul podio Careggi, l’Aou Marche e l’Humanitas di Rozzano

A fotografare le performance di 1.363 ospedali pubblici e privati nel 2023 è il Programma nazionale sititi di Agenas. Il nuovo report mostra un aumento dei  ricoveri programmati e diu...