Può esserci responsabilità penale del medico in caso di morte o lesioni connesse a comportamenti colposi durante l’emergenza pandemica?
Il Decreto Legge n.44 del 1 aprile 2021, che ha introdotto alcune misure urgenti per il contenimento dell’epidemia, ha definito in particolare – in relazione al Covid-19 – l’ambito della responsabilità penale del medico. Approfondiamo quindi i casi in cui tale responsabilità è ravvisabile, anche alla luce di alcuni chiarimenti recenti della Corte Suprema di Cassazione.
Su Covid-19 e responsabilità penale del medico durante la vaccinazione si era sviluppata, nel 2021, una rilevante discussione. Gli sviluppi di questa hanno portato il legislatore ad inserire nel Decreto Legge un articolo dedicato, l’Art.3, inerente alla “Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2”. In esso si afferma che «[…] la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione». Tutto ciò in relazione all’omicidio colposo e alle lesioni personali colpose.
In fase di conversione nella Legge 76/2021, il legislatore ha aggiunto un’ulteriore precisazione, formulata in un articolo aggiuntivo: l’Art.3-bis. In esso si specificano ulteriormente i limiti di applicabilità della responsabilità penale. L’omicidio colposo e le lesioni personali colpose, «[d]urante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 […] commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave».
Al fine di stabilire il grado della colpa, il Comma 2 dell’Art.3-bis precisa: «Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza».
L’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione evidenzia in una relazione del giugno 2021 come gli Artt.3 e 3-bis – occupandosi di Covid-19 e responsabilità penale del medico – trattino il tema dell’omicidio e delle lesioni personali colpose con maggior favore rispetto all’Art.590 sexies del Codice Penale. Quest’ultimo infatti tratta espressamente della “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”. In esso viene esclusa la punibilità per imperizia, «[…] quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto». Ciò in linea di principio è corretto, fatta salva la particolare contingenza emergenziale, durante la quale si è stati costretti alla sperimentazione e alla fretta.
Le responsabilità penali dei medici vengono in tal modo “scudate” per tutto il periodo emergenziale, ossia a partire dal 31 gennaio 2020. Ciò che rimane fuori dalla “norma-scudo” è, pertanto, la colpa grave ed il dolo.
Il medico vaccinatore ha quindi una immunità ampia, fornita dalla legge, per l’intero periodo di emergenza. Rimangono però escluse dallo scudo l’imperizia, l’imprudenza e la negligenza gravi. Per garantirsi una tutela più ampia, il professionista sanitario può sottoscrivere una polizza di tutela legale, magari combinata con una garanzia sulla responsabilità civile per colpa grave. A tal proposito, una buona consulenza da parte dei professionisti di Sanitassicura può garantire la miglior soluzione personalizzata.
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