Contributi e Opinioni 31 Gennaio 2022 12:46

Covid e danni da vaccino, cosa dice la legge?

Chi paga in caso di danni da vaccino? Scopriamo cosa dice la legge nel caso di effetti indesiderati post vaccinazione

di Riccardo Cantini, intermediario assicurativo (Iscrizione RUI di IVASS: E000570258)
Covid e danni da vaccino, cosa dice la legge?

La poliomielite è stata una piaga devastante per molto tempo. Oggi in Occidente è praticamente scomparsa, soprattutto grazie alla profilassi vaccinatoria. Non è però così noto un retroscena relativo ai danni da vaccino anti-polio, che riguarda il Ministero della Salute. La Corte di Cassazione ha condannato oltre dieci anni fa il Ministero proprio per aver consentito l’utilizzo di un vaccino considerato pericoloso, il cosiddetto “Sabin”, quando sarebbe invece stato possibile ricorrere ad una alternativa non dannosa, il vaccino inattivo “Salk”. Ed oggi, a seguito della più imponente campagna di profilassi mai vista, chi paga nel caso si manifestassero effetti indesiderati post-vaccinazione?

Danni da vaccino: le responsabilità del Ministero

Iniziamo proprio dalle eventuali responsabilità del Ministero. In caso di danni da vaccino anti-Covid, il Ministero deve risarcire? Allo stato attuale dei fatti, la giurisprudenza sembra sostenere prevalentemente la tesi che il risarcimento potrebbe verificarsi:

  • solamente per quelle categorie per le quali la vaccinazione risulti obbligatoria;
  • se la pericolosità del siero è nota o quantomeno conoscibile;
  • se tale pericolosità avrebbe dovuto imporre quantomeno un principio di precauzione nella somministrazione dello stesso.

Le responsabilità delle case farmaceutiche

Altro attore sicuramente non escluso da eventuali richieste di risarcimento a seguito di problemi post-profilassi vaccinatoria è l’industria farmaceutica. La vendita e la somministrazione di medicinali in genere viene infatti considerata una “attività pericolosa” dalla giurisprudenza, pertanto le case farmaceutiche potrebbero risultare obbligate al risarcimento ex Art.2050 del Codice Civile. L’Articolo 2050 infatti recita: «Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno». Ma quali sono le «misure idonee ad evitare il danno»? Ad esempio:

  • una adeguata e costantemente aggiornata comunicazione commerciale e terapeutica, al fine di rendere i consumatori esaurientemente informati su eventuali effetti collaterali;
  • l’osservazione scrupolosa dei protocolli di sperimentazione stabiliti dalla legge;
  • la certificazione positiva da parte dell’Istituto Superiore di Sanità in merito ai test effettuati sul farmaco.

Risarcimento o indennizzo?

Sin qui abbiamo affrontato il tema dei danni da vaccino seguendo l’ipotesi che, dietro la sua somministrazione e conseguente pregiudizio per la salute, vi sia un nesso caratterizzato da colpa. In altre parole, l’idea è che si sarebbe potuto (o dovuto) fare altrimenti. È in questi casi che può configurarsi una richiesta di risarcimento. Altro è il caso in cui il danno da vaccino non sia correlato ad un illecito. In altre parole, cosa succede se – nonostante tutte le precauzioni e le cautele messe in campo dagli attori coinvolti – il vaccinato dovesse accusare seri problemi di salute conseguenti alla mera somministrazione del farmaco? Qualcuno paga? È questo il caso dell’indennizzo.

Il DL n.4 del 27 gennaio 2022 sui danni da vaccino

Va da sé che l’indennizzo è sempre stato possibile a seguito di profilassi obbligatorie che avessero comportato pregiudizi seri alla salute dei vaccinati. Ma per il vaccino anti-Covid, come si sa, non è prevista una obbligatorietà generalizzata. Esso è però “fortemente raccomandato”. Pertanto, chi avesse subito danni post-vaccinazione non obbligatoria, avrebbe dovuto attendere il parere della Corte di Cassazione per veder eventualmente accettata la propria richiesta di indennizzo. Con il DL n.4 del 27 gennaio scorso, il legislatore ha però semplificato la strada.

La modifica della Legge 210/1992

All’Art.20 del DL, dedicato alle “Disposizioni in materia di vaccini anti Sars-Cov2 e misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare”, si legge: «All’articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. L’indennizzo di cui al comma 1 spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV-2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana […]». La spesa complessiva autorizzata per il biennio 2022-2023 risulta pari a 150 milioni di euro.

La responsabilità del medico

È ovviamente possibile che a cagionare danni al vaccinato possa essere un comportamento negligente e superficiale del medico addetto alla somministrazione. Ha fatto notizia, ad esempio, il caso della donna che ha ricevuto – per un errore – ben quattro dosi di vaccino in una sola volta. Qui, però, non trattasi specificamente di danno da vaccino, bensì di colpa (lieve o grave) del medico. Pertanto è sempre opportuno, per il professionista sanitario, tutelarsi con una copertura assicurativa di responsabilità civile adeguata. Magari a seguito di un consulto professionale con Sanitassicura.

 

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