Approfondiamo meglio il Decreto attuativo Legge Gelli: quali sono i requisiti minimi assicurativi per le polizze di RC sanitaria
L’Art.3 del regolamento di attuazione della Legge Gelli specifica qual è l’oggetto della garanzia assicurativa resa obbligatoria dalla legge. Ricordiamo innanzitutto che l’obbligo di stipula di una polizza RC sanitaria è prevista solo per i medici che esercitano attività libero professionale. Per tutti coloro, invece, che operano presso strutture sanitarie – pubbliche o private – la copertura è prestata direttamente dall’ente. L’eventuale azione di rivalsa da parte della struttura verso il collaboratore sanitario può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.
Il comma 2 dell’Art.3 specifica l’oggetto della garanzia assicurativa per i medici liberi professionisti. L’assicuratore è obbligato a tenere indenne il medico per i danni cagionati a terzi, se colposi e conseguenti ad una obbligazione contrattuale direttamente assunta con il paziente. Il medico libero professionista può tutelarsi:
Il comma 7 dello stesso articolo specifica che – con un preavviso di almeno novanta giorni – le compagnie assicurative possono aumentare o diminuire il premio di tariffa al momento del rinnovo. Il meccanismo dovrà essere collegato all’andamento dei sinistri verificatisi nel corso della durata contrattuale.
Il comma 2 dell’Art.4 stabilisce invece i massimali minimi obbligatori per le polizze di Responsabilità Civile Professionale dei medici. Il regolamento stabilisce una distinzione fra professionisti sanitari:
Ovviamente tali massimali possono subire annualmente variazioni in base all’andamento del Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, il quale è tenuto a risarcire nei casi in cui il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti stipulati ossia quando l’impresa di assicurazioni, al momento del sinistro, si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.
Il regime di copertura è quello caratteristico dei contratti di Responsabilità Civile, detto di “claims made“. In particolare, recita il regolamento, le richieste di risarcimento devono essere «[…] presentate per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi in tale periodo e nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo». La retroattività del contratto è – pertanto – decennale. Anche l’ultrattività – o postuma – del contratto è decennale. Si specifica infatti nell’articolato che le richieste di risarcimento devono essere presentate «[…] entro i dieci anni successivi alla cessazione dell’attività e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura […]». Tale ultrattività è naturalmente estesa agli eredi.
L’assicuratore non può sostanzialmente mai recedere dal contratto, né durante il periodo di vigenza della polizza né durante l’ultrattività della stessa. L’unico caso in cui ciò è possibile è quello nel quale c’è una «[…] reiterata condotta gravemente colposa dell’esercente la professione sanitaria, accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno».
Alla luce di quanto esposto risulta decisamente opportuno rivolgersi a professionisti del settore estremamente qualificati, come lo staff di SanitAssicura, per rivedere la propria copertura assicurativa di responsabilità civile, al fine di renderla compatibile con quanto previsto dal legislatore.
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