Con l’emanazione del Decreto attuativo della Legge Gelli-Bianco, cosa cambia in relazione all’azione diretta verso l’assicurazione?
Ci siamo occupati recentemente di illustrare i contenuti del Decreto attuativo relativo alla Legge 24/2017, nota come Legge Gelli-Bianco. Questo assume una rilevanza particolare non solo perché presenta – com’è noto – i requisiti minimi delle polizze assicurative, sia per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private sia per gli esercenti le professioni sanitarie. Infatti un ulteriore aspetto implicato indirettamente dal Decreto attuativo Legge Gelli è l’azione diretta nel merito nei confronti dell’assicurazione. Vediamo di approfondire il tema.
Il primo comma dell’Art.12 della Legge 24/2017, denominato “Azione diretta del soggetto danneggiato”, stabilisce che “[…] il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione nei confronti dell’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private […] e all’esercente la professione sanitaria […]”. Di particolare rilievo è il passaggio relativo ai “limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione”. Tali limiti furono infatti demandati, nel 2017 ad un Decreto apposito, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Come sappiamo, sono passati invece quasi cinque anni…
E’ un fatto che – sino ad oggi – non è mai stato possibile adire direttamente nel merito nei confronti delle compagnie assicurative. Ma non solo. Legittimi dubbi si sono manifestati anche in relazione alle fasi preliminari al giudizio di merito. L’Art.8 della Legge Gelli infatti impone, com’è peraltro ovvio, un tentativo di conciliazione tra le parti. In particolare, il quarto comma stabilisce che “[l]a partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva […] è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione […], che hanno l’obbligo di formulare l’offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla.” Pertanto: è legittimo o meno che il paziente danneggiato chiami a convenire la compagnia assicurativa in questa fase conciliatoria? Non si pone forse lo stesso problema già ravvisato riguardo all’azione diretta nel merito?
Un primo orientamento che emerge dalle ordinanze di alcuni tribunali che si sono espressi più volte sulla questione è il seguente. Se i soggetti che debbono partecipare all’accertamento tecnico conciliativo sono gli stessi ai quali il paziente danneggiato dovrà rivolgersi con l’azione di merito per la richiesta di risarcimento, non v’è motivo di includere – fra essi – le compagnie assicurative (Tribunale di Venezia – Tribunale di Padova, 2017). Questo sino all’emanazione del famoso Decreto attuativo. L’altro orientamento, che pare maggioritario, ha considerato legittima la chiamata nei confronti delle compagnie di assicurazione nella fase di accertamento tecnico preventivo. (Tribunale di Venezia – Tribunale di Verona, 2018; Tribunale di Busto Arsizio, 2021; Tribunale di Pavia, 2022). Tra i motivi a supporto di questa tesi, va evidenziato il fatto che, nel procedimento di merito, il giudice ha l’obbligo di condannare al pagamento delle spese legali e ad una pena pecuniaria tutti coloro che non hanno partecipato all’accertamento tecnico conciliativo. Ciò a prescindere dall’esito del giudizio.
Le cose cambieranno, ovviamente, da oggi in poi. La chiamata diretta della compagnia di assicurazione nel merito da parte del paziente danneggiato risulta infatti finalmente legittimata dal Decreto attuativo della Legge Gelli-Bianco. A tal proposito, riteniamo opportuno rivolgersi a professionisti del settore estremamente qualificati, come lo staff di SanitAssicura, al fine di rivedere la propria copertura assicurativa di responsabilità civile, al fine di renderla compatibile con quanto ultimamente previsto dal legislatore.
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