Contributi e Opinioni 15 Luglio 2021 16:27

Enpam, la previdenza dei medici liberi professionisti

Tutto quello che c’è da sapere sui contributi e le prestazioni ENPAM per i medici che svolgono la libera professione

di Riccardo Cantini, intermediario assicurativo (Iscrizione RUI di IVASS: E000570258)
Enpam, la previdenza dei medici liberi professionisti

L’ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Medici) è l’attuale fondazione, la cui origine risale al 1950, allora istituzione di diritto privato, che svolge le funzioni di cassa previdenziale dei medici e degli odontoiatri. Tutti coloro che sono iscritti agli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri sono obbligati a versare i contributi all’Ente, ma con modalità diverse, che di seguito esploriamo.

ENPAM, contributi quota A

Come accennato, il semplice fatto di essere iscritti agli Ordini provinciali comporta l’obbligo di versare una quota contributiva all’ENPAM: la cosiddetta “quota A”. Il valore del versamento annuo è differenziato per fasce d’età. Gli studenti contribuiscono con una quota minima, pari – per quest’anno – ad €117,06. Il valore della quota sale al crescere dell’età anagrafica, per scaglioni: fino ai 30 anni (€234,11); dai 30 ai 35 anni (€454,42); dai 35 ai 40 anni (€852,74); dai 40 anni al pensionamento (€1.574,86). Sono esonerati dall’ultima fascia i medici ed odontoiatri senior che, prima del 31 dicembre 1989, hanno chiesto di essere ammessi alla contribuzione ridotta.

Contributo di maternità

Il versamento annuo della quota prevede anche una cifra aggiuntiva, di basso importo, pari per il 2021 ad €44,55. Con questo piccolo contributo si vanno a garantire le prestazioni previdenziali connesse al periodo di maternità.

ENPAM, contributi quota B

Veniamo adesso a considerare i contributi dovuti dai medici ed odontoiatri liberi professionisti, che rientrano nella cosiddetta “quota B”. Non tutti coloro che esercitano la libera professione sono però obbligati a versare tale quota. Di fatto, chi risulta avere avuto nel 2020 un reddito netto particolarmente basso (€4.308,41 per gli under 40 e €7.956,87 per gli over 40), non deve niente sulla “quota B”, a meno che non siano già pensionati ma ancora attivi come liberi professionisti. Il versamento è pari al 19,50% del reddito libero professionale, sino al tetto massimo di €103.055,00, oltre il quale si applica un’aliquota dell’1%.

Alcune categorie di professionisti hanno però facoltà di scegliere aliquote diverse. Nello specifico:

  • Gli iscritti al Fondo della medicina accreditata e convenzionata ENPAM (Medici dell’assistenza primaria, Specialisti ambulatoriali, Specialisti esterni), gli iscritti INPS, come ad esempio ospedalieri che non hanno percepito redditi da attività intramoenia e specializzandi, i pensionati del Fondo di previdenza generale e i pensionati INPS, ex INPDAP, Fondo della medicina accreditata e convenzionata ENPAM, possono optare per il versamento del 9,75% del reddito libero professionale (aliquota dimezzata);
  • I tirocinanti e gli ospedalieri che hanno svolto attività intramoenia possono optare per il versamento del 2% del reddito libero professionale (aliquota ridotta).

La pensione ENPAM per i liberi professionisti

La pensione, per gli iscritti all’ENPAM, si basa quindi sulla combinazione delle due quote sopra citate: quota A e quota B. Se la prima componente è ovviamente comune a tutti gli iscritti agli Ordini, la seconda è calcolata sui contributi versati in base all’attività svolta. Vediamo quali opzioni hanno i liberi professionisti in relazione al pensionamento per vecchiaia e per anzianità.

Pensione di vecchiaia

L’età anagrafica per la pensione di vecchiaia è posta, al momento, a 68 anni. Risultano però inoltre necessari almeno cinque anni di versamenti sulla quota A. Dal 4 agosto 2020 i liberi professionisti possono eventualmente optare per il cosiddetto “trattamento misto”, ossia percepire parte della pensione in rendita vitalizia e parte sotto forma di capitale, solo però se già pensionati con un importo pari o superiore al doppio del minimo INPS. I cancellati o radiati dagli ordini prima dei requisiti anagrafici di pensione di vecchiaia possono accedere alla prestazione previdenziale solo se in possesso di almeno quindici anni di contributi. Altrimenti, è prevista la restituzione di quanto versato.

Pensione anticipata

La pensione anticipata – di importo ridotto alla pensione di vecchiaia – prevede sia un requisito anagrafico (62 anni) sia un requisito contributivo (trent’anni dalla laura e trentacinque di contributi). Si può ovviare al requisito anagrafico nel caso che l’anzianità contributiva sia pari a 42 anni.

Integrare la pensione

Nonostante il metodo di calcolo dell’assegno previdenziale ENPAM sia migliore rispetto a quanto prevede la normativa INPS – grazie al cosiddetto metodo contributivo indiretto – l’importo della pensione anticipata potrebbe risultare in alcuni casi comunque penalizzante. Al fine di mantenere un tenore reddituale stabile con la quiescenza, può risultare opportuno integrare l’assegno pensionistico con una soluzione di “secondo pilastro”: PIP o fondo pensione. La deducibilità fiscale dei contributi versati – sino a €5.165,00 l’anno – è certamente un ulteriore stimolo verso queste forme di risparmio.

 

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