Tra le professioni sanitarie è annoverabile l’osteopatia. Il punto alla luce di una recente sentenza
L’osteopatia è una disciplina sanitaria, riconosciuta come tale dalla Legge 3/2018. In particolare, l’Art.7 individua espressamente l’osteopata – assieme al chiropratico – come nuova professione di area sanitaria. Tale articolo prevede inoltre l’istituzione di un percorso di formazione universitario adeguato per praticare l’osteopatia.
L’osteopata è un terapeuta che pratica la manipolazione dell’apparato muscolo-scheletrico. La disciplina è funzionale alla risoluzione di problemi di tipo strutturale, quali dolori muscolari, artriti, discopatie, ecc. In genere, la terapia osteopatica è conseguente ad una diagnosi effettuata da un medico specialista, il quale può far rientrare tra le cure prescritte anche questo tipo di trattamento.
A seguito dell’entrata in vigore della Legge 2/2018, il Ministero della Salute aveva diramato alcune indicazioni piuttosto stringenti in relazione all’esercizio della professione di osteopata. In sintesi, per praticare legittimamente l’osteopatia sarebbe stato necessario possedere la laurea in medicina e chirurgia, con successiva abilitazione in fisioterapia. I molti professionisti della disciplina, già operativi presso le strutture sanitarie pubbliche, si sono pertanto trovati in una situazione assai difficile. Di fatto, le autorità competenti avrebbero dovuto inibirli all’esercizio della professione e addirittura denunciarli per esercizio abusivo. Diffide che si sono molto spesso concretizzate.
Non tutti i professionisti osteopati hanno semplicemente accettato di essere inibiti e denunciati. Molti hanno opposto resistenza, perseguendo la via della giustizia amministrativa. In particolare, degna di rilievo è la decisione del TAR di Catania dello scorso 30 agosto 2021. La vicenda processuale vede un osteopata diffidato opporsi alla decisione dell’Azienda Sanitaria Provinciale catanese di inibirlo dall’attività lavorativa.
Leggendo le motivazioni della sentenza del Tribunale Amministrativo, che accoglie l’opposizione dell’osteopata, rivestono particolare interesse le seguenti osservazioni. La Corte rileva innanzitutto un profilo di incostituzionalità (in relazione agli Artt. 35 e 41) e una errata applicazione della Legge 3/2018, nonché della precedente Legge 4/2013, dedicata alla disciplina delle professioni non organizzate. I giudici evidenziano, infine, che la professione dell’osteopata “[…] non può essere assimilata alla professione medica che si estrinseca nell’individuare e diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura e nel somministrare i rimedi […]”.
La conclusione del TAR è che non risulta necessario, ad oggi, alcun titolo abilitativo alla professione per esercitare l’osteopatia. Peraltro, la mancata istituzione di un albo degli abilitati è un aspetto che lo stesso Ministero della Salute aveva considerato in un parere del 2002, nel quale riconosceva proprio come l’attività dell’osteopata non fosse regolamentata in Italia. Questo significa che la Legge 3/2018 è da intendersi esclusivamente come programmatica, quando in particolare dispone l’istituzione di un percorso formativo universitario abilitante. Tant’è che, ad oggi, non esiste alcun corso di laurea specifico in osteopatia.
Chiaramente, solo una volta istituiti il corso di laurea triennale specifico e i relativi albi professionali “[…] l’istituzione della figura professionale sanitaria dell’osteopata potrà ritenersi completata […]”. Ma sino a quel momento “[…] nessun titolo specifico potrà essere richiesto per l’esercizio dell’attività di osteopata, che resterà libero e regolato esclusivamente dalla legge 4/2013“.
Se è pur vero che l’osteopata non è un medico, tale professionista può però incorrere in richieste di risarcimento anche onerose. La manipolazione muscolo-scheletrica, se non ben praticata, può infatti provocare traumi anche seri o peggiorare patologie preesistenti. Diviene pertanto fondamentale scegliersi una buona copertura di Responsabilità Civile Professionale, magari consultando società di intermediari assicurativi specializzate nei rischi delle professioni sanitarie, come SanitAssicura.
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