Gli Ordini delle Professioni Infermieristiche delle Toscana stanno assistendo ad una querelle sulla direzione della gestione rischio clinico Regionale, in cui per altro sono coinvolti altri ordini locali, che tutto sembra meno che un percorso rigoroso e rispettoso delle norme in materia di Rischio Clinico così come definite dalla L 24/2017, quanto istanze apparentemente del […]
Gli Ordini delle Professioni Infermieristiche delle Toscana stanno assistendo ad una querelle sulla direzione della gestione rischio clinico Regionale, in cui per altro sono coinvolti altri ordini locali, che tutto sembra meno che un percorso rigoroso e rispettoso delle norme in materia di Rischio Clinico così come definite dalla L 24/2017, quanto istanze apparentemente del tutto personalizzate. Il Responsabile, infatti, in conformità a quanto previsto dell’art. 43 della LR 40/2005, è nominato dal Presidente della Giunta regionale tra i dirigenti delle aziende sanitarie o degli enti del servizio sanitario regionale con comprovata esperienza in materia di rischio clinico e sicurezza delle cure e resta in carica per la durata della legislatura regionale. In particolare il Responsabile può essere sì un medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o medicina legale ma può essere anche un professionista con laurea magistrale in altra disciplina con adeguata formazione, coerente con le aree di competenze indicate nel curriculum formativo OMS sulla sicurezza delle cure, in particolare ergonomia e fattore umano, e comprovata esperienza almeno triennale nel settore della sicurezza delle cure. Il responsabile della gestione del rischio clinico e della sicurezza del paziente è un dirigente quindi con le caratteristiche descritte all’art. 16 della Legge 24/2017. Al momento attuale il Ministero della Salute non ha provveduto a dare alcuna precisazione sul significato di “personale dipendente” (così viene definito) e di adeguata formazione e comprovata esperienza nel settore.
Il significato di personale dipendente non necessita dal punto di vista giuridico di alcuna interpretazione, che d’altronde è stata data dagli stessi relatori della legge in maniera estensiva nel Manuale di interpretazione della Legge e nei lavori parlamentari di preparazione. Inoltre l’ art.16 della 24/2017 che integra l’articolo 1 della legge 28 dicembre 2018, n. 208 è scritto proprio per estendere tale possibilità alle altre professionalità, visto che i medici erano già inseriti in questa forma. Preso atto che nel Centro Gestione Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente non sono presenti al momento attuale e in modo stabile e continuativo competenze sanitarie di livello dirigenziale che possano assicurare e garantire lo svolgimento delle attività stabilite dalla legge 24/2017, la presenza delle competenze sanitarie è garantita dagli organismi dalle articolazioni funzionali del centro. Si sta quindi discutendo intorno ad un ruolo chiaramente contendibile portando avanti istanze e mozioni a favore di una professione piuttosto che di un altra. Non sta certo a questi Ordini entrare nel merito delle nomine e ce ne guardiamo bene dal farlo. Ma quello di chiedere il rigoroso rispetto della normativa senza tante strumentalizzazioni, quello sì. Come Infermieri siamo per valorizzare le competenze ed i professionisti all’interno dei precisi percorsi dettati dalla Legge, non certo per valorizzare le professioni aprioristicamente come se all’interno di ruoli, lo ripetiamo, contendibili per legge una professione fosse portatrice di valori diversi, rinunciando invece alla possibilità di valutare i singoli professionisti e i loro specifici curriculum. Chiediamo quindi che la Regione Toscana, ed il Rischio Clinico in particolare, non prestino il fianco a diatribe che non favoriscono la credibilità del SSR e del mondo professionale tutto che rappresentano.
Gli Ordini della Regione Toscana qui firmatari non mirano ad avere un dirigente infermiere in più o in meno, a mo’ di paciere, se questo va a scapito della seria applicazione della L. 24/2017.