«Illegittimo escludere i massofisioterapisti dall’obbligo alla formazione continua ECM»
Spett. le redazione,
la presente per informarvi che, come F.I.MFT, (Federazione Italiana Massofisioterapisti AIMFI, AIMTES, AMS) abbiamo già provveduto a contestare formalmente, a mezzo lettera di diffida, l’AGENAS, per quanto erroneamente asserito nella risposta a noi indirizzata, e da voi citata in data 8 novembre 2021 nell’articolo recante il titolo “Massofisioterapisti e obbligo ECM – L’AGENAS fa chiarezza”.
Stante il contenuto del suddetto AGENAS sostiene erroneamente che il Massofisioterapista non sarebbe tenuto all’obbligo di formazione continua (ECM), poiché non godrebbe dello status di professionista sanitario.
A questo punto ci domandiamo quali siano state le fonti che abbiano ispirato un simile testo e ci auguriamo si sia trattato solo di imperizia involontaria.
Tale asserzione si pone in stridente contrasto con la normativa vigente e risulta pertanto non veritiera in quanto IL MASSOFISIOTERAPISTA ISCRITTO NEGLI ELENCHI SPECIALI AD ESAURIMENTO È, A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE, UN PROFESSIONISTA SANITARIO.
La formazione ECM, estesa anche agli iscritti negli elenchi speciali, rappresenta infatti un diritto/dovere a cui sono tenuti tutti i professionisti sanitari, senza nessuna esclusione o arbitraria limitazione.
Precisiamo a riguardo che il dm. 9 agosto 2019 ha istituito tutti gli elenchi speciali ai sensi dello stesso disposto di legge, la l. n. 145/2018, articolo 1, comma 537, incluso l’elenco speciale dei Massofisioterapisti. Testualmente il dm. così recita “Ai sensi del comma 4-bis, dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dall’articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione è istituito l’elenco speciale ad esaurimento dei Massofisioterapisti”.
L’art. 1, comma 537 della legge 145/2018 a sua volta così statuisce: «coloro che svolgono, o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non consecutivi, negli ultimi 10 anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento purché si iscrivano […] negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei TSRM-PSTRP».
Il legislatore con l’art. 1 della L. n. 145/2018 ha dunque fornito una interpretazione autentica sulla riconducibilità dell’attività svolta dai Massofisioterapisti, iscritti nell’elenco speciale ad esaurimento, alle professioni sanitarie, atteso che tali professionisti sono stati inseriti negli elenchi speciali ad esaurimento proprio in quanto, avendo sempre svolto la professione sanitaria, hanno acquisito le competenze professionali, necessarie a garantire una adeguata tutela della salute dei pazienti.
La natura sanitaria delle prestazioni rese dai massofisioterapisti iscritti nell’elenco speciale risulta del resto confermata anche dallo stesso comma 542 dell’articolo 1 della succitata legge di bilancio, la quale ha previsto che solo “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403 è abrogato”.
Trattasi proprio dello stesso articolo che qualificava espressamente la figura del Massofisioterapista come “professione sanitaria ausiliaria” (equiparata dall’art. 1 della L. n. 42 del 1999 alle professioni sanitarie) e che è stato abrogato solo dalla legge n. 145/2018, ossia contestualmente all’istituzione dell’elenco speciale, ad ulteriore riprova del fatto che fino all’1.1.2019 i Massofisioterapisti, non essendo intervenuti atti di soppressione della figura professionale, erano sussumibili entro l’ambito delle professioni sanitarie.
Giova inoltre ricordare che la natura sanitaria della professione in esame è stata riconosciuta dallo stesso Ministero della Salute, il quale, fino al 2013, aveva espressamente inserito anche la figura del massofisioterapista all’interno dell’elenco delle professioni sanitarie.
L’affermazione di AGENAS. è stata inoltre radicalmente smentita dal Tar Lazio che nel 2021, con oltre una ventina di sentenze, ha ribadito che anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 145/2018 l’attività svolta dai Massofisioterapisti, iscritti all’elenco speciale ad esaurimento, è annoverabile nell’ambito delle professioni sanitarie riabilitative e non degli operatori di “interesse sanitario”.
Secondo il Tar Lazio infatti «con l’intervento da ultimo adottato (legge n. 145 del 2018) il legislatore statale ha comunque inteso sostanzialmente “regolarizzare” la posizione di tutti quei massofisioterapisti che ormai da lungo tempo si trovavano ad operare, in qualche misura, nello specifico settore della riabilitazione (cfr., in tal senso, proprio il Dossier Senato del 27 dicembre 2018, pag. 327). Onde consentire ai medesimi di proseguire legittimamente la propria attività, e dunque anche allo scopo di evitare particolari negative ricadute in termini sociali ed occupazionali, si è così stabilito di istituire il predetto elenco speciale “ad esaurimento” … Di qui la eccezionale riconducibilità di tali figure, mediante il modello degli elenchi “ad esaurimento”, nel novero delle professioni sanitarie … il legislatore statale del 2018, pur nella sua lata discrezionalità, è stato comunque in grado di individuare un “sottoinsieme” di siffatta categoria (massofisioterapisti) razionalmente coniugabile con le sottese e imprescindibili esigenze di tutela della salute della collettività intera» (così ex multis: TAR Lazio, Sezione Terza Quater, 08/06/2021, n. 6805, Presidente, Estensore dr. Riccardo Savoia, e in termini, fra le tante: TAR Lazio, Sezione Terza Quater, nn. 5051, 6610, 6628, 6650, 6659, 6661, 6663, 6664, 6684, 6686, 6689, 6692, 6700 e 6804 del 2021).
Laddove vi fosse ancora qualche dubbio residuo sulla natura di “professione sanitaria” anche per il Massofisioterapista iscritto negli “elenchi speciali” all’interno degli Ordini delle professioni sanitarie, citiamo le recentissime sentenze del Consiglio di Stato, sez. Terza (sentenze n. 7618 del 16.11.2021 e n. 8036 del 2.12.2021), che hanno definitivamente chiarito come tecnicamente la legge 145 del 2018 non abbia in realtà abrogato la figura del Massofisioterapista, “ma esclusivamente la sua qualificazione in termini di professione sanitaria”, implicando pertanto che, fino all’entrata in vigore della l. n. 145/2018, la figura del Massofisioterapista rivestiva natura di “professione sanitaria”. Il Consiglio di Stato ha infatti ribadito che l’intento del legislatore era quello di salvaguardare l’aspettativa di tutti i massofioterapisti che si sono iscritti entro l’a.s. 2012/13, quando la figura del Massaggiatore Massofisioterapista era ancora espressamente qualificata anche dal Ministero della Salute in termini di “professione sanitaria”, facendo dunque salvo il diritto degli stessi a continuare a svolgere tale “professione sanitaria”, previa iscrizione nell’elenco speciale ad esaurimento. «3.3. – Ebbene, la previsione della legge di bilancio 2019, nell’ammettere l’iscrizione nei predetti elenchi speciali solo a chi abbia esercitato l’attività professionale per almeno trentasei mesi negli ultimi dieci anni, di fatto consente l’iscrizione solo a chi vanti un titolo conseguito non più tardi del 2015, avendo iniziato il corso di formazione triennale non più tardi dell’anno formativo 2012/2013, quando il massofisioterapista era qualificato come “professione sanitaria non riordinata” anche nella classificazione pubblicata dal Ministero della Salute. Ne viene che la tempistica di iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento sembra salvaguardare sia le aspettative di coloro che si sono iscritti ai corsi facendo affidamento sulla predetta qualificazione prevista dall’art. 1 della L. n. 403/1971, come recepita ufficialmente dallo stesso Ministero competente; sia le attese di coloro che, impossibilitati ad iscriversi nell’elenco speciale ad esaurimento (per avere iniziato il corso nell’anno formativo 2013/2014), hanno inteso conseguire l’attestato di massofisioterapista quale “operatore di interesse sanitario”, avendo però consapevolezza di tale nuova qualificazione sin dall’avvio del corso di formazione, ovvero dopo la sua ufficializzazione da parte del Ministero della Salute (avvenuta in 16.7.2013, in recepimento delle indicazioni rese dal Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza n. 3325/2013, che per prima ha qualificato il massofisioterapista come “operatore di interesse sanitario”). 3.4. – Dunque, la modulazione dei tempi di accesso agli elenchi speciali ad esaurimento potrebbe essere intesa come funzionale alla tutela dell’affidamento maturato dai corsisti in concomitanza con l’accreditamento nel sistema delle diverse qualifiche professionali progressivamente associate alla figura del massofisioterapista nel corso della riepilogata evoluzione normativa. Per questa via, acquista ulteriore consistenza la tesi secondo cui dall’abrogazione dell’art. 1 della L. n. 403/1971 discenderebbe l’abolizione non già del profilo professionale tout court, ma della sola sua qualificazione come “professione sanitaria”» (così: Consiglio di Stato sez. Terza, sentenza n. 7618 del 16.11.2021).
In estrema sintesi la figura del massofisioterapista, in seguito all’emanazione della L. n. 145/2018, è divenuta una categoria composita suddivisa in 3 sottogruppi:
Alla luce di queste considerazioni, senza entrare ancor più nel dettaglio, risulta palmare che quella di AGENAS. rappresenta una errata interpretazione del vigente assetto normativo, così come riordinato dalla recente l. n. 145/2018, che ha chiarito in via autentica la natura di professione sanitaria dell’attività svolta dai massofisioterapisti iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento.
Premesso poi che “la formazione continua in medicina (ECM) è espressione del valore fondamentale della tutela della salute e rappresenta di fatto un vero e proprio “obbligo per tutti i professionisti che esercitano l’attività sanitaria alla quale sono abilitati” (come statuito negli artt. 1 e 25 dell’Accordo della Conferenza Stato Regioni seduta del 04/02/2017, pubblicato in gazzetta il 23/11/2017), appare quantomeno bizzarro anche solo ipotizzare che i Massofisioterapisti iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento non possano accedere al programma di formazione continua statale accreditato (ECM), al pari di tutte le altre professioni sanitarie.
Risulta poi a nostro avviso altrettanto ingiustificato, oltreché imbarazzante, il messaggio derivante dalla posizione assunta da AGENAS., in base al quale ai Massofisioterapisti sarebbe concesso in sostanza l’esonero dall’obbligo della formazione Ecm istituzionale, ma sarebbe a loro riservata una pretesa formazione parallela e diversa, in virtù di non si sa quale fonte normativa.
È evidente come si tratti dell’ennesima anomalia del sistema, che al più presto dovrà essere sistemata per ripristinare una corretta applicazione delle norme vigenti, su cui la F.I.MFT non intende soprassedere.
Nel frattempo, vorremmo tranquillizzare chi si rivolge alle nostre cure che, a prescindere dalla questione ECM, i Massofisioterapisti continueranno come sempre ad aggiornarsi.
Risulta per noi doveroso ed imprescindibile il principio sancito all’art 1 della Conferenza Stato Regioni del 2017: la formazione dei professionisti sanitari è espressione del valore fondamentale della tutela della salute!
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