Contributi e Opinioni 13 Giugno 2022 10:32

Legge Gelli: riforma in vista

Dal 12 maggio è in esame in Commissione giustizia e affari sociali della Camera una proposta di modifica della Legge Gelli Bianco

di Riccardo Cantini, intermediario assicurativo (Iscrizione RUI di IVASS: E000570258)
Legge Gelli: riforma in vista

Probabilmente la Legge Gelli Bianco, che disciplina da qualche anno la responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, verrà modificata a breve. Una proposta di modifica del dispositivo è in fatti in discussione alla Camera, presso la Commissione giustizia e affari sociali. Si tratta della proposta di legge n.1321, a firma dei parlamentari Adrea Colletti (ex M5S, oggi Alternativa), Roberto Cataldi (M5S), Redis Dori (ex M5S oggi Europa Verde – Verdi europei) e Mario Perantoni (M5S). Di alcuni aspetti relativi alla Legge Gelli Bianco abbiamo peraltro già parlato in precedenza. Ma proviamo a capire che cosa questa proposta di riforma comporterebbe.

La proposta di legge n.1321

L’idea dietro la proposta di riforma della Legge Gelli Bianco è sostanzialmente quella di ricondurre la responsabilità medica ai suoi limiti contrattuali. Ciò verrebbe realizzato abolendo di fatto i reati specifici dei professionisti della salute: la responsabilità colposa per omicidio e le lesioni personali in ambito medico. La responsabilità penale del medico verrebbe cioè ricondotta a quanto già previsto prima del 2017 dal Codice Penale, ossia l’omicidio colposo (Art.589) e lesioni personali colpose (Art.590). Altro tema toccato dall’ipotesi di riforma è quello della consulenza tecnica.

L’introduzione della responsabilità contrattuale

Un primo aspetto da considerare come rilevante nell’ipotesi di riforma della Legge Gelli è il ritorno alla responsabilità contrattuale del medico. Questo ha un impatto sulla prescrizione del reato. Infatti, se l’illecito è di tipo extracontrattuale – come oggi risulta dalla Legge Gelli – il paziente ha solo cinque anni per agire. L’illecito contrattuale si prescrive invece dopo dieci anni, salvo i tempi più brevi previsti per specifiche tipologie di contratti. Inoltre, nella determinazione del danno – così come chiarito dall’Art.1223 del Codice Civile, che disciplina il risarcimento in ambito contrattuale- va inoltre tenuto conto sia della perdita subita sia del mancato guadagno.

Abrogazione dei reati specifici sanitari

La Legge Gelli Bianco ha introdotto nel Codice Penale un articolo specifico per la “responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”. Si tratta dell’Art.590 sexies, che la proposta di legge n.1321 intende abrogare. Oggetto delle critiche dei deputati firmatari è la difficoltà di interpretazione e – conseguentemente – dell’applicazione della norma sull’esclusione della punibilità del medico. Questa non scatterebbe per imperizia quando vengono “[…] rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali […]”. L’opzione sarebbe, pertanto, di ritornare ad applicare gli articoli generici del Codice Penale sull’omicidio colposo e le lesioni personali colpose.

Mediazione e consulenza tecnica preventiva

Viene inoltre fissato a tre mesi il periodo per la conclusione della mediazione obbligatoria e a dieci mesi per l’espletamento della consulenza tecnica preventiva. Solo decorsi detti termini si può eventualmente agire in giudizio. Come riportato nella scheda di lettura della Camera dei Deputati, “[i]n tal modo si intende disincentivare lungaggini nel procedimento di mediazione e, al contempo, incrementare le concrete possibilità di definizione della controversia mediante l’accertamento tecnico preventivo che, per la complessità delle valutazioni da compiere, nella prassi richiede un termine più ampio.

Riforma Legge Gelli e questioni assicurative

Nell’ipotesi di riforma si propone di legittimare all’azione diretta nei confronti dell’assicurazione non più solo il danneggiato ma anche gli aventi causa. Si intende inoltre limitare le eccezioni che l’assicurazione può opporre al danneggiato, nonché ridurre eventuali clausole contrattuali che prevedano il concorso dell’assicurato al risarcimento.

Tutelarsi con giudizio

Alla luce di queste possibili novità, che modificherebbero non poco la normativa in relazione alla responsabilità professionale del medico, pare decisamente opportuno verificare la propria copertura assicurativa. Un check up qualitativo di livello può essere ottenuto consultando lo staff di SanitAssicura, intermediario leader nel settore della tutela sanitaria.

 

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