La sottoscrizione di una polizza di RC professionale è un momento molto delicato. La mancanza di adeguate garanzie potrebbe condurre a pesanti ricadute
Quella della sottoscrizione di una polizza di RC professionale è una tematica piuttosto delicata, soprattutto per alcune professioni, particolarmente esposte al contenzioso, come quelle sanitarie. La mancanza infatti di adeguate garanzie assicurative potrebbe condurre a pesanti ricadute sulla posizione patrimoniale personale del professionista stesso.
Per queste ragioni, quando ci si trova a dover scegliere una polizza di RC professionale, occorre prestare attenzione a diversi elementi, al fine di acquistare un prodotto che concretamente tenga conto del rischio specifico da assicurare nel suo complesso.
Sebbene questo intento presupponga l’acquisizione di una visione d’insieme nella valutazione delle garanzie in relazione ai rischi, di norma, chi sottoscrive la polizza tende tuttavia a focalizzarsi sui soli aspetti che riguardano l’ambito professionale presente e passato; difficilmente si concentra invece (anche) sugli aspetti futuri relativi, in particolare, al momento in cui professionista cesserà la propria attività, poiché avrà, ad esempio, maturato il diritto al pensionamento.
Molti professionisti credono infatti che, una volta cessata la loro attività, non saranno più, in alcun modo, esposti al contenzioso o che, comunque, la loro posizione sarà automaticamente coperta dall’ultima polizza in essere al momento del loro pensionamento. Tale circostanza è tuttavia assolutamente errata, oltre che estremamente rischiosa per l’assicurato stesso.
Sul punto, basti infatti pensare che, in ambito sanitario, il diritto risarcitorio del paziente si prescrive in 5 o 10 anni, a seconda dalla natura del rapporto instaurato con il sanitario; ma non solo, tale termine prescrizionale viene definito mobile, in quanto, non sempre il dies a quo della prescrizione coincide con il momento in cui la prestazione sanitaria è stata eseguita; in ambito sanitario, si parla molto spesso di danni lungolatenti, che si manifestano cioè anche a distanza di diverso tempo dal trattamento stesso. Ecco che, quindi, in concreto, dall’esecuzione dell’intervento “dannoso” all’invio della richiesta risarcitoria da parte del paziente potrebbero trascorrere anche molti anni.
D’altro canto, però, le polizze di RC professionale oggi sul mercato risultano governate ormai tutte dal regime della c.d. claims made, regime che – di fatto – limita l’operatività della copertura assicurativa al solo periodo annuale di vigenza della polizza.
È evidente dunque che, per evitare ipotesi di scopertura, in sede di stipulazione della polizza, il professionista dovrà prestare particolare attenzione – oltre naturalmente al massimale, agli scoperti e alle franchigie e, più in generale, alle esclusioni – anche agli aspetti relativi all’estensione temporale delle garanzie assicurative; dovrà quindi accertarsi che le coperture acquistate con la sottoscrizione della polizza garantiscano anche per il passato, attraverso un adeguato periodo di retroattività, nonché per il futuro, attraverso un altrettanto adeguato periodo di postuma.
Con il termine “postuma” o “ultrattività”, si intende la clausola contrattuale inseribile nelle polizze in regime claims made che permette di estendere la copertura assicurativa anche alle richieste di risarcimento presentate in un periodo successivo alla cessazione del contratto, ma riferite a fatti verificatisi durante il periodo di decorrenza della garanzia indicato in polizza (compreso il periodo di retroattività).
Questo tipo di garanzia è pertanto fondamentale per proteggere l’assicurato da tutte quelle evenienze che potrebbero verificarsi, successivamente alla scadenza della polizza, qualora questi abbia, nel frattempo, cessato la propria attività professionale. Il caso più comune riguarda, come detto, il pensionamento, ma tale garanzia ben potrebbe essere utile anche nel caso in cui l’assicurato dovesse scegliere di operare in un campo di specializzazione differente da quello coperto dalla polizza di riferimento o, ancora, nel caso in cui dovesse intervenirne il decesso; in tale circostanza, infatti, la garanzia postuma garantirebbe anche gli eredi.
In concreto, dunque, con l’attivazione della postuma si eviterà che l’assicurato debba rispondere direttamente con il proprio patrimonio, nel caso in cui dovessero pervenirgli delle richieste risarcitorie riferite a fatti magari molto risalenti nel tempo.
Nell’ambito delle polizze di RC degli esercenti la professione sanitaria, con la Legge n. 24/20217 (c.d. Legge Gelli-Bianco), il Legislatore ha previsto la presenza di una garanzia postuma obbligatoria di dieci anni per le ipotesi di cessazione definitiva dell’attività.
Attraverso tale copertura si è voluto, di fatto, introdurre una duplice tutela, a favore dell’assicurato, che potrà così godersi la pensione con più serenità nella consapevolezza di essere garantito nel caso di sinistro “tardivo”; a favore altresì della parte danneggiata, il cui diritto risarcitorio risulterebbe parimenti garantito.
Se vuoi approfondire l’argomento puoi andare su sanitassicura.it.
di Avv. Cristina Lombardo Foro di Milano
operante nell’ambito della RC medica con in Management della Responsabilità sanitaria
e di Attilio Steffano, President Assimedici e CEO HSM
Iscriviti alla Newsletter di Sanità Informazione per rimanere sempre aggiornato