Il medico che sbaglia intervento può essere assolto per mancanza di querela. E’ quanto ratifica la Cassazione in una sentenza del maggio 2022
L’errore medico può sempre capitare. Quando questo è grave, il rischio è incappare in un reato penale perseguibile d’ufficio. Altrimenti, come espresso nel Codice di procedura penale, al fine di perseguire il medico reo, al di là di altre eventuali condizioni di procedibilità, potrebbe invece essere necessaria una querela. Ma un medico che sbaglia può essere condannato in mancanza di querela? A questa domanda una risposta la fornisce indirettamente la sentenza 24384/2022 della Sezione Penale IV della Corte di Cassazione.
Nel marzo del 2014 un medico chirurgo asporta per errore il rene destro di un paziente, l’unico funzionante. A distanza di sei mesi, il paziente decede non avendo più alcuna funzionalità dei reni. Inizialmente il capo d’accusa nei confronti del professionista sanitario è quello di omicidio colposo. Com’è noto, la procedibilità nei confronti di questo tipo di reato è d’ufficio: è cioè sufficiente, per adire la via penale, la semplice “notizia del crimine”. Il certosino lavoro dei periti del Tribunale di primo grado fa però giungere loro a conclusioni diverse. Riporta infatti la sentenza della Cassazione che “[…] pur se fosse stato asportato il rene corretto, il decesso del paziente sarebbe ugualmente sopravvenuto negli stessi tempi o in tempi assai prossimi, poiché si sarebbero verificate le medesime problematiche post-intervento, in considerazione sia dell’età del paziente sia per la natura inflitrante e multifocale del cancro da cui questi era affetto, che lo avrebbe reso comunque anefrico in breve tempo.” Alla stessa conclusione giungono gli stessi giudici di primo grado, derubricando il reato da omicidio colposo a lesioni colpose. Ma in tal caso, il delitto è però punibile in presenza di querela. Il Tribunale ha quindi evidenziato la mancanza di querela e dunque della condizione di procedibilità del relativo reato. Allo stesso modo si è poi pronunciata la Corte d’appello.
Il ricorso in Cassazione del medico muove sostanzialmente dalla volontà di contestare il delitto disciplinato dall’Art.590 sexties del Codice Penale e ad esso attribuito, nonostante la condizione di improcedibilità per mancanza di querela. Ossia il medico chiede – con il ricorso – una sostanziale assoluzione per non aver commesso il fatto. Ma ciò, evidenzia la Corte, non è possibile. Osservano i giudici che “[…] trattandosi di ricorso specificamente proposto avverso una sentenza che […] ha dichiarato il relativo reato non procedibile per difetto di querela, va riconosciuta detta causa di inammissibilità del ricorso, non sussistendo un interesse concreto del ricorrente a rimettere in discussione una pronuncia che, riconoscendo che l’azione penale non doveva essere iniziata ab origine per mancanza della stessa condizione di procedibilità, ha fatto venire meno la ragione di controvertere in merito alla regiudicanda in questione.”
La pretesa dell’operatore sanitario di uscire completamente illibato dalla vicenda non ha quindi trovato sponda nel giudizio della Cassazione. Rimane il fatto – comunque rilevante – che la mancanza di querela ha consentito al professionista di uscire dalla vicenda senza alcuna pena comminata. Per inciso, il medico avrebbe rischiato la reclusione da tre mesi a due anni o una multa da euro 309 a euro 1.239. Certo, il professionista si è trovato a dover pagare le spese processuali, nonché tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Probabilmente, una miglior strategia difensiva avrebbe evitato tutto questo. Riveste pertanto un’importanza fondamentale dotarsi sia di una buona polizza di responsabilità civile professionale, sia di una efficacie soluzione di tutela legale. Facciamoci pertanto consigliare dai migliori professionisti del settore, come i consulenti di SanitAssicura.
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