di Alessandro Bagattini, Matteo Zaffagnini, Fabrizio Lorenzoni, Paolo Pasqualetto e Marco Bettin (Massofisioterapisti iscritti all’elenco speciale ad esaurimento)
È necessario fare un chiarimento preliminare che non ha la finalità di scadere nella spicciola polemica all’italiana. Abbiamo letto con attenzione il testo della FIMFT proposto su questa testata e dobbiamo dire che in alcuni riscontri ci troviamo d’accordo. Purtuttavia un dato incontrovertibile è che solo una minoranza di massofisioterapisti è associata a sigle di categoria. Dopo l’entrata in vigore della legge n.145 del 2018 e del DM 9.08.2019 la stragrande maggioranza dei massofisioterapisti è iscritta nell’elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti presso l’Ordine dei TSRM, rifiutando ogni altra adesione considerata ormai un retaggio di un recente passato.
A nostro avviso i punti da affrontare sono i seguenti:
È fondamentale per tutti i massofisioterapisti avere organismi di rappresentanza all’interno dell’Ordine, poiché solo con essi è possibile interfacciarsi alle Istituzioni avendo un peso specifico e di rilevanza giuridica riconosciuta che le attuali sigle non possono avere perché mai accreditate presso il Ministero della Salute.
È necessario un provvedimento che garantisca il completamento degli studi agli alunni iscritti al corso di studi negli anni scolastici 2018-2019 e 2020 poiché autorizzati entro il 30.12.2018, ovvero entro l’entrata in vigore della legge n.145 del 2018; nonché la validità del titolo conseguito per lo svolgimento della professione sanitaria di riferimento dell’elenco speciale ad esaurimento.
Per tutti costoro, per lo svolgimento della professione, dovrà essere obbligatoria l’iscrizione nell’elenco speciale ad esaurimento istituito presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, entro il 30.04.2024.
Perché entro il 30.04.2024? Per permettere agli ultimi massofisioterapisti di terminare il corso di studi entro ottobre 2023 e per dare loro la possibilità di iscriversi all’elenco speciale di riferimento, anche con riserva, in attesa della maturazione dei 36 mesi di esperienza lavorativa. Un po’ come accade per i novelli avvocati che sono iscritti ad un registro presso il loro Ordine e solo una volta maturata l’esperienza necessaria possono iscriversi al loro Ordine.
In questo caso vogliamo fare un appunto alla dichiarazione di Giacomo Russo apparsa su questo quotidiano in data 24.07.2020: “È inoppugnabile che il D.M.9-08-2019 art. 5 istituisca l’elenco speciale dei Massofisioterapisti ad esaurimento e ai sensi della 403/71. Ne consegue che, per gli aventi diritto, la professione sanitaria di Massofisioterapista sia stata riordinata con la messa ad esaurimento.” Purtroppo la professione sanitaria del Massofisioterapista non è stata riordinata con la messa ad esaurimento; piuttosto è una professione in fase di riordino per i seguenti motivi:
L’aggiornamento ECM dei massofisioterapisti, iscritti all’elenco speciale ad esaurimento in funzione all’art.4 comma 4 bis della legge n.42/99, deve avvenire in capo all’Ordine dei TSRM che si pone da garante per la qualità dei corsi proposti, nonché per il pagamento degli stessi. In sostanza i corsi ECM proposti dall’elenco speciale dei massofisioterapisti devono essere pagati all’Ordine, che a sua volta pagherà gli organizzatori. Gli organizzatori dei corsi non potranno essere le sigle di massofisioterapisti per una ovvia questione di conflitto di interesse. Tutt’al più un soggetto, anche se rappresentante di una sigla o con incarichi amministrativi in una di essa, potrà patrocinare un corso ECM ma il pagamento non andrà alla sigla in cui esercita un incarico, ma al soggetto (persona fisica) proponente.
Le residuali problematiche assicurative devono essere affrontate con il nuovo soggetto di rappresentanza (sia la Commissione Provinciale per il territorio di competenza, sia con la Commissione Nazionale dell’elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti).
Come per le residue problematiche assicurative, anche quelle fiscali vanno affrontate con la stessa logica e con la Commissione Nazionale dell’elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti.
Ci rifacciamo a quanto abbiamo scritto al punto n.3 lettera B di questo nostro sunto quale naturale epilogo del percorso effettuato dai massofisioterapisti iscritti nell’elenco speciale ad esaurimento. Infatti, in virtù della legge n.42/99, che nel 2000 e nel 2011 le Istituzioni hanno riconosciuto ai massofisioterapisti l’equipollenza e l’equivalenza per i corsi autorizzati entro il 31.12.1995 e terminati entro il 17.03.1999. Stessa sorte accadrà per i massofisioterapisti iscritti nell’elenco speciale ad esaurimento i cui corsi sono stati autorizzati sino al 30.12.2018 in attuazione alla proroga delle autorizzazioni dei corsi di cui al DM 10.07.1998 in attuazione al D.Lgs 502/1992.
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