di Cavalluzzo Donato, Presidente FNCM
Gentile Direttore,
le invio alcune osservazioni a seguito dell’articolo “Massofisioterapisti e obbligo ECM, l’Agenas fa chiarezza”, pubblicato il giorno 8 novembre scorso a cura della vostra redazione.
Esprimo il mio disappunto per le conclusioni alle quali è giunta la Commissione Nazionale per la Formazione Continua nell’affermare che i massofisioterapisti iscritti negli elenchi speciali non sono dei professionisti sanitari. Ritengo sia una valutazione anacronistica e lontana dall’attuale quadro normativo che interessa la figura. Il fatto stesso che la commissione faccia riferimento ad una precedente nota del 27 marzo 2015 (il quadro normativo è cambiato con la L.145/2018!) e contemporaneamente si limiti ad un’analisi che definirei superficiale dello stesso, ritengo sia indice di scarsa conoscenza storica (reale o voluta?) che avvolge i componenti di questa commissione.
E’ un fatto oggettivo che il massofisioterapista inserito negli elenchi speciali sia una professione ad esaurimento; questo non indica però che non sia una professione sanitaria quantomeno fino all’entrata in vigore della L.145/2018 che ha disposto la soppressione dell’art.1 della L.403/71 che ne istituiva il profilo. Ricordo che la L. 403/71 è la stessa legge che ha consentito ai massofisioterapisti oggi equivalenti o equipollenti al fisioterapista, di iscriversi nell’albo dei fisioterapisti afferente alla FNO TSRM PSTRP. Pertanto questi professionisti sono una professione sanitaria ad esaurimento e ritengo abbiano tutti i diritti di accedere al circuito ECM nel rispetto di pari diritti e doveri fra gli operatori appartenenti alla medesima categoria professionale e in applicazione degli obiettivi del progetto ECM mirati a mantenere un elevato livello di competenze, conoscenze e abilità di tutti i professionisti che operano nell’area sanitaria. Le ragioni logiche, giuridiche, e sistematiche che motivano questa valutazione sono diverse:
• le “storiche” fonti normative concernenti la figura del Massofisioterapista (la L. 403/1971) il D.M. 07 /09/1976 ed il D.M. n. 105 del 1997) descrivono l’attività del Massofisioterapista in termini assimilabili a quella propria dei professionisti sanitari. In particolare, il D.M. 105/1997 fornisce una descrizione del profilo (“il massofisioterapista è in possesso di solida cultura di base e di una preparazione professionale che gli consentono sicure competenze operative atte alla prevenzione, alla cura e riabilitazione.
La professione sanitaria ausiliaria di massofisioterapista è praticata attraverso il massaggio terapeutico, igienico, connettivale, estetico applicato allo sport, con modalità differenti a seconda della patologia e dell’età dei pazienti. utilizzando espressioni che definiscono un professionista autonomo e competente”);
• solo con l’entrata in vigore della L. 145/2018 è stato abrogato l’art. 1 della L. 403/1971: ciò significa, a rigor di logica, che sino al 31/12/2018 il massofisioterapista nel nostro ordinamento era qualificabile come “professionista sanitario [ausiliario]” (il termine “ausiliario” è stato volutamente posto tra parentesi in quanto a partire dall’entrata in vigore della L. 42/ 1999 tale specificazione è stata soppressa);
• nei lavori preparatori alla L. 145/2018 (e, in particolare dal “dossier 27 dicembre 2018 — legge di bilancio 2019”, cfr. pag. 658 e ss.) si legge che «il comma 542 dispone una norma di coordinamento finale che prevede, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge di bilancio, l’abrogazione dell’articolo 1 della legge n. 403/1971 riguardante la professione sanitaria di massaggiatore e massofisioterapista» – così confermando che di professione sanitaria si tratta – e, sempre nel citato dossier, si precisa che «la ratio della disposizione in esame appare quella di superare, anche per tali figure, l’indeterminatezza del quadro giuridico, permettendo anche a questi operatori — che possano dimostrare i requisiti sopra esaminati — l’iscrizione agli elenchi speciali da costituire con decreti del Ministero della salute. In ogni caso, proprio per non creare future incertezze nell’applicazione della normativa che si vuole qui riordinare, si prevede la soppressione della figura dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, prevista ai sensi della richiamata legge n. 403 del 1971».
Il Legislatore ha, pertanto, inteso regolare i massofisioterapisti al pari degli altri professionisti sanitari impossibilitati all’iscrizione al relativo albo, prevedendo i criteri (identici a quelli degli altri professionisti sanitari) per il loro inserimento in elenchi speciali istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (il che è avvenuto con il D.M. 9/08/2019);
• l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 19/ E dell’8/07/2020) ha chiarito che le prestazioni dei massofisioterapisti iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento sono da considerarsi di carattere sanitario e, come tali, detraibili dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. Ritengo che le motivazioni fin qui espresse (riprese recentemente anche dal Consiglio di Stato) evidenzino un quadro chiaro del contesto normativo che interessa il massofisioterapista iscritto nell’elenco speciale e per tali motivi debba essere considerato (seppur ad esaurimento) una professione sanitaria. Auspico quanto prima che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua riveda il proprio parere e consenta ad Agenas di collocare anche questi professionisti tra quelli soggetti all’obbligo ECM.
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