Contributi e Opinioni 24 Luglio 2020 10:04

Massofisioterapisti, F.I.MFT: «C’è ancora tanto da fare»

Nonostante l’istituzione, presso l’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, dell’elenco speciale Massofisioterapisti (dm 9/8/19, art.5), sono ancora tante le improrogabili necessità e problematiche legate alla categoria dei Massofisioterapisti. Da tempo la F.I.MFT (Federazione Italiana Massofisioterapisti) si adopera e collabora con le Istituzioni al fine […]

di Giacomo Russo, Presidente F.I.MFT (include AIMFI, AIMTES e AMS)

Nonostante l’istituzione, presso l’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, dell’elenco speciale Massofisioterapisti (dm 9/8/19, art.5), sono ancora tante le improrogabili necessità e problematiche legate alla categoria dei Massofisioterapisti.

Da tempo la F.I.MFT (Federazione Italiana Massofisioterapisti) si adopera e collabora con le Istituzioni al fine di superare tali criticità. La F.I.MFT, che ho l’onore di rappresentare come suo presidente, è una Federazione composta da Associazioni (AIMFI, AIMTES e AMS), nata dalla concertazione di intenti di più realtà rappresentative, già storicamente esistenti ed operative, per sostenere, in modo coordinato e congiunto, gli interessi della categoria del “Massofisioterapista” davanti alle istituzioni, enti ed organismi nazionali e/o internazionali.

La difesa del patrimonio culturale, scientifico e professionale, rappresenta di fatto un argomento per noi fondamentale e inalienabile, unitamente alla tutela del Diritto al Lavoro.

Prima di poter entrare nel merito delle questioni specifiche, occorre ricordare che la normativa che regola l’inquadramento della figura del Massofisioterapista, è stata oggetto di recenti rilevanti modifiche, volte a superare le storiche criticità. Da ultimo, il D.M. 9 agosto 2019, in attuazione di quanto previsto dal comma 4 bis dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, (introdotto ad opera della Legge 145 del 30 dicembre 2018, art. 1, comma 537) ha istituito presso l’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, un “Elenco speciale ad esaurimento” riservato ai Massofisioterapisti.

È inoppugnabile che il D.M.9-08-2019 art. 5 istituisca l’elenco speciale dei Massofisioterapisti ad esaurimento e ai sensi della 403/71. Ne consegue che, per gli aventi diritto, la professione sanitaria di Massofisioterapista sia stata riordinata con la messa ad esaurimento. Tuttavia, come anticipato, esistono alcune situazioni che necessitano ancora di interventi specifici a riguardo e su cui stiamo lavorando alacremente, con gli studi legali della Federazione, in collaborazione con la politica e con le Istituzioni preposte in materia di professioni sanitarie. A tal riguardo non posso che ringraziare nello specifico la Federazione Nazionale degli Ordini dei TSRM e PSTRP e soprattutto il suo presidente nazionale Alessandro Beux, per il lavoro da sempre condotto a tutela e salvaguardia di tutte le professioni iscritte all’interno del Multi Ordine. Ecco tutte le questioni irrisolte:

AGGIORNAMENTO SUL SITO DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Ad oggi, siamo ancora ad attendere il quanto mai doveroso aggiornamento sul sito del Ministero della Salute, degli elenchi di tutte le professioni sanitarie, con una sezione dedicata alle “professioni sanitarie ad esaurimento” in cui rientreranno tutti i Massofisioterapisti che possiederanno i requisiti necessari ai fini dell’iscrizione. Tale richiesta trova ovviamente il suo fondamento giuridico.

La Legge 145/2018 art. 1 comma 537 ha rimediato all’arbitraria collocazione di tali soggetti nella sezione degli “operatori di interesse sanitario”. Tale dicitura appare fortemente in contrasto e non consente la puntuale attuazione alle disposizioni normative che hanno previsto invece, in modo espresso e chiaro, che tale iscrizione comporti la conseguente possibilità per i Massofisioterapisti di poter continuare ad esercitare la professione sanitaria di riferimento.

Come sia stato possibile applicare l’articolo 1 comma 2 della Legge n°43 del 2006 al Massofisioterapista è un mistero irrisolto della Repubblica Italiana. Il comma 2 recita: “Resta ferma la competenza delle regioni nell’individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1.” Ci domandiamo cosa c’entri l’individuazione e la formazione di altri profili con quello del Massofisioterapista, professione individuata già dal 1971 con una legge Statale e con proprio mansionario. Francamente nulla. Con la modifica del titolo V la regione forma il MFT ai sensi di una legge dello Stato, ed è pertanto una professione sanitaria. Nonostante la disciplina in esame abbia voluto superare l’indeterminatezza del quadro giuridico, a tutt’oggi ci si concentra ancora sulla vexata quaestio dello stato giuridico del Massofisioterapista. Ci permettiamo, a tal proposito, di evidenziare che l’articolo 5 del dm 9 agosto 2019 nell’istituire l’elenco speciale dei Massofisioterapisti fa espresso rinvio all’articolo 4 comma 4 bis della legge 42 del 1999, il quale appunto specifica chiaramente che detta iscrizione è appunto necessaria per poter continuare a esercitare le “attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento”. Si desume da ciò che tali norme abbiano inteso, in realtà, consentire a esercitare l’attività di Massofisioterapista come professione sanitaria e così debba pertanto essere denominato il relativo elenco. Del resto, la medesima disposizione di cui all’art. 5 cit. fa riferimento anche ai titoli acquisiti in base alla legge 19 maggio 1971, n. 403 che appunto all’articolo 1 denomina quella del Massofisioterapista come professione sanitaria. Ad ulteriore conferma di quanto asserito basterebbe illustrare la chiarezza estrema del dato normativo che è fortemente corroborata dai lavori preparatori della legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 537) che ha inserito il comma 4 bis cit., ove, nel commento di quest’ultima norma, si manifesta appunto l’intenzione del legislatore di consentire ai Massofisioterapisti di poter continuare a svolgere la professione sanitaria.

Vedasi a riguardo il dossier che istruisce la legge 145/2018, e che cita in maniera specifica, nominandole, due figure, l’educatore professionale ed il massofisioterapista formatosi in corsi regionali e soprattutto dopo il 17-3-1999. (pag. 298).

ISTITUZIONE APPOSITA COMMISSIONE NAZIONALE “ELENCO MASSOFISIOTERAPISTI”

La necessità dell’istituzione di una apposita Commissione Nazionale per l’elenco speciale Massofisioterapisti, al pari di tutte le altre professioni adeguatamente rappresentate dalle rispettive Commissioni di albo, ai sensi del decreto del Ministro della Salute 11 giugno 2019, inclusi gli elenchi speciali ad esso collegati, rappresenta per noi una priorità assoluta, a tutela e salvaguardia della intera categoria. Nella fattispecie, ai sensi dell’art 5 del Capo II Degli Albi Professionali, di cui alla legge 11 gennaio 2018 n.3, che prevede che “ciascun Ordine ha uno o più albi permanenti in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione, ed elenchi per categorie di professionisti laddove previsti da specifiche norme”, è stato richiesto di poter eleggere in assemblea, con elezioni del tutto trasparenti, i rappresentanti tra coloro che risultano iscritti all’elenco speciale Massofisioterapisti, al fine di istituire una Commissione specifica, che, al fianco delle altre già istituite, sarà finalizzata a fornire il supporto tecnico specifico in materia e la collaborazione necessaria, attività queste fondamentali per promuovere e favorire le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti Massofisioterapisti.

ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Questo rappresenta di fatto un chiaro esempio dell’incuria passata, da parte delle istituzioni, che ha inevitabilmente creato non pochi disagi e disparità di trattamento a questa categoria di professionisti, che ha sempre frequentato e partecipato ai corsi di formazione e aggiornamento, senza ricevere gli adeguati crediti ECM in qualità di Massofisioterapista.

La non inclusione dei Massofisioterapisti degli elenchi speciali ad esaurimento, alle modalità di accesso ed uniformità del sistema di formazione continua in medicina, al pari delle altre professioni, risulterebbe essere fortemente in contraddizione con la normativa vigente.

Pertanto, alla luce dell’attuale contesto normativo non potrà più essere negato tale diritto al professionista Massofisioterapista, in quanto inquadrato come “professione sanitaria messa ad esaurimento” ai sensi della L. 403/71 e del D.M. 9 agosto 2019. Sarebbe quindi opportuno garantire, anche per gli iscritti all’elenco speciale ad esaurimento Massofisioterapisti, in considerazione della sempre crescente proposta istruttiva, uguali opportunità di accesso ed uniformità del sistema di formazione continua in medicina, al fine di assicurare prestazioni uniformi del massimo livello professionale, come quanto previsto e obbligatoriamente richiesto a tutte le attività sanitarie.

PROBLEMATICHE ASSICURATIVE

In merito a quest’ultimo punto, nella circolare 297/2020 del 3 marzo 2020, la stessa Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ha informato le compagnie Assicurative che la normativa che interesse la figura del Massofisioterapista è stata oggetto di recenti codificazioni.

Pertanto, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 4 bis, della legge 26 febbraio 1999 n. 42, (introdotto a opera della legge 145 del 30 dicembre 2018, art. 1, comma 537), e dell’art. 5 del DM 9 agosto 2019, che ha istituito l’elenco speciale dei Massofisioterapisti, presso gli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, dovranno essere rimborsate tutte le spese per le prestazioni effettuate dai Massofisioterapisti diplomati, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente. Permangono tuttavia resistenze da parte di alcune Compagnie Assicurative che non intendono ottemperare a quanto invece previsto per legge. A riguardo dovranno pertanto rispondere nelle sedi giudiziarie più opportune.

QUESTIONE FISCALE

Con istanza di consulenza giuridica, presentata dalla nostra Federazione alla Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate, sono stati presentati due quesiti; il primo concernente profili dell’imposizione diretta ed il secondo relativo all’imposizione indiretta.

Quanto al primo quesito, si domandava il riconoscimento, anche alla luce del mutato quadro normativo di riferimento, del diritto alla detraibilità delle spese sostenute per le prestazioni rese dai massofisioterapisti, indipendentemente dalla data di conseguimento del relativo diploma.

Quanto al secondo quesito, la Federazione istante domandava un chiarimento in ordine al trattamento da riservare ai fini dell’IVA delle prestazioni rese dai massofisioterapisti, evidenziando che la disciplina recata in materia di IVA all’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972 doveva essere adeguata al diritto comunitario interpretandola nel senso di ricomprendere tra le operazioni esenti anche quelle relative alle prestazioni rese dai massofisioterapisti in possesso del diploma triennale in ogni tempo conseguito. Sennonché, in virtù dell’attività di assistenza e rappresenta resa e sfociata nella presente consulenza giuridica, questi precedenti vengono superati dalla stessa Amministrazione finanziaria la quale ha avviato un’istruttoria con il Ministero della Salute, per comprendere l’impatto delle più recenti novità normative che, in particolare,  consentono  anche per i professionisti che hanno conseguito il diploma dopo il 1999  la possibilità di iscriversi presso gli elenchi speciali ad esaurimento tenuti presso l’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Ebbene, il parere del Ministero della Salute – che, come già accennato, spiega un effetto che va ben oltre la portata fiscale della presente consulenza giuridica – ha espressamente affermato che “le prestazioni erogate dal massofisioterapista iscritto negli elenchi speciali ad esaurimento di cui al D.M. 9.08.2019, sono da considerarsi di carattere sanitario e dunque, rientranti tra quelle  per le quali sia possibile riconoscere la detrazione d’imposta IRPEF, di cui all’art. 15, c. 1, lett. c del T.U.I.R.”. Conseguentemente, le prestazioni erogate dal massofisioterapista che si iscrive, entro il 30 giugno 2020 nei sopra richiamati elenchi speciali ad esaurimento sono da considerarsi di carattere sanitario e, dunque, rientranti tra quelle per le quali sia possibile riconoscere la detrazione d’imposta, di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR. La detrazione spetta per le prestazioni rese a partire dalla data di iscrizione al già menzionato elenco e a condizione che nel documento fiscale di spesa, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestata l’iscrizione all’elenco speciale.

Con riferimento al quesito attinente all’IVA, l’Amministrazione finanziaria in primo luogo chiarisce che l’esenzione dall’IVA è soggetta a due presupposti, uno oggettivo (prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona) ed uno soggettivo (esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie).

Orbene, il presupposto oggettivo non viene neppure fatto oggetto di indagine da parte dell’Agenzia delle Entrate, essendo oramai divenuta chiara la natura “sanitaria” delle prestazioni rese dai massofisioterapisti. Quanto al presupposto soggettivo, si precisa che lo stesso necessita della sussistenza in capo al prestatore dell’abilitazione all’esercizio della professione sanitaria. Quanto alla seconda questione, la F.I.MFT ha posto l’attenzione oltre i confini nazionali, evidenziando come l’interpretazione dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972 vada resa in senso conforme alla disciplina comunitaria, rifuggendo da ogni possibile contrasto con i principi a cui la disciplina IVA è ispirata, e cioè il principio di parità di trattamento ed in materia IVA, e il principio di neutralità fiscale. A tal proposito la Corte di giustizia CE con la sentenza C-212/01, ha stabilito che dev’essere lo scopo della prestazione medica a determinare se la stessa possa essere esente o meno.  Nel dettaglio, per la Corte, l’obiettivo deve essere la tutela della salute. Dunque, nello stabilire l’esenzione delle prestazioni, gli Stati Membri godono di una discrezionalità che è limitata solo ai presupposti delle esenzioni e non al contenuto delle stesse (sentenze C-498/03 e C-246/04).

Sostiene da sempre la F.I.MFT, come sia illegittimo limitare l’esenzione dell’IVA alle sole prestazioni rese dai Massofisioterapisti pre 1999, in quanto ciò è fortemente in contrasto con la VI Direttiva IVA.

QUESTIONE NON 36 MESI

Corre l’obbligo di precisare che la legge 145/2018, nel costituire gli “elenchi speciali ad esaurimento” presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ha abrogato l’art.1 della legge 403/71 istitutivo della figura del “Massofisioterapista” (art.1 co. 542 l.145/2018), ma non ha previsto tuttavia, nel caso di specie, alcuna norma transitoria che disciplinasse la gestione di coloro che al 31/12/2018:

  • non avevano ancora maturato, all’entrata in vigore della legge di bilancio n. 145 (01/01/2019), il requisito minimo dei 36 mesi lavorativi necessari per poter accedere all’iscrizione, ma che comunque avevano già conseguito il titolo antecedentemente e svolto attività di Massofisioterapista, sia in regime di dipendenza, che di libera professione;
  • risultavano già iscritti ad un corso istituito dalle Regioni.

La mancanza di una norma transitoria potrebbe generare scenari estremamente allarmanti ai danni di questi soggetti, in particolare per chi aveva già avviato un’attività professionale e ora si trova a doversi difendere da possibili provvedimenti di licenziamento inevitabilmente connessi a questo clima di assoluta incertezza.

 

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