Il dentista defunto aveva una polizza infortuni. Il medico, deceduto per Covid, ha avuto indennizzato il sinistro
C’è voluta una sentenza di primo grado del Tribunale di Torino per dar ragione a un medico deceduto per Covid-19. Nello specifico, gli eredi del professionista – moglie e figlio minore – avevano visto negarsi l’indennizzo di €100.000 da parte della compagnia assicurativa come somma assicurata per morte da infortunio. Il dentista torinese aveva infatti sottoscritto un contratto assicurativo infortuni più di un anno prima del decesso, accaduto nel marzo 2020, il momento più duro della pandemia. Ma cerchiamo di osservare più da vicino l’accaduto e capire come sono andate le cose.
Il medico, libero professionista torinese, dal gennaio 2019 era possessore di una polizza infortuni la quale, tra le altre garanzie, tutelava gli eredi in caso di decesso dell’assicurato con una somma pari ad €100.000. Contratti di questo tipo sono molto comuni, ma è bene specificarne meglio le caratteristiche, al fine di comprendere più chiaramente la vicenda.
Come detto, la garanzia morte prevedeva, in caso di decesso del medico, l’erogazione in forma indennitaria della somma di €100.000 agli eredi beneficiari. La morte dell’assicurato sarebbe però dovuta avvenire solo come conseguenza di un infortunio, e non per il sopravvenire di una patologia sanitaria. La definizione di infortunio comunemente accettata ce lo descrive generalmente come un trauma violento, improvviso e di origine esterna. Caso tipico di infortunio è – ad esempio – l’incidente stradale. Meno tipico – ed anzi apparentemente dubbio – appare il caso di una infezione virale come quella da Sars-Cov-2. Ma nel caso specifico l’assicurato era anche medico, e questo aspetto va sottolineato.
Una volta presentata tutta la documentazione per ottenere l’indennizzo, gli eredi però si sono visti negare il risarcimento. La motivazione addotta dall’assicurazione è stata che il decesso non fu causato da infortunio, così come definito dalle condizioni generali di assicurazione. Da qui, il ricorso alle vie legali e la conseguente sentenza di primo grado del Tribunale di Torino.
Il motivo prevalente su cui ha fatto leva il collegio difensivo degli eredi è il fatto che, già dal 17 marzo 2020, la legge ha considerato l‘infezione da Sars-Cov-2 un vero e proprio “infortunio sul lavoro” per determinate categorie professionali. Fra queste, ovviamente, rientrano a pieno titolo gli operatori sanitari. E, nonostante il medico dentista fosse un autonomo – pertanto non coperto dall’INAIL – lo stesso criterio, per estensione, avrebbe dovuto ad esso applicarsi, in quanto titolare di una copertura infortuni operativa anche sul lavoro.
Ciò che però ha motivato i giudici a dar ragione agli eredi è stata piuttosto la mancata esclusione esplicita, nel contratto, delle infezioni. E l’infezione, sostengono i magistrati torinesi, è assimilabile, per caratteristiche proprie, ad un infortunio. Soprattutto l’infezione da Sars-Cov-2 e – in specie – durante i primi mesi pandemici, quando quasi nulla si sapeva e poco si poteva fare per cautelarsi adeguatamente.
Per chiudere è, crediamo, opportuna una raccomandazione. Alla luce di questa vicenda e di altre simili, non possiamo non osservare come rivesta una importanza cruciale – per il professionista sanitario lavoratore autonomo – dotarsi di una ben strutturata polizza infortuni, magari facendosi consigliare da professionisti qualificati del settore, come i membri dello staff Sanitassicura.
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