Una recente sentenza sancisce che il non voler visitare un paziente può portare ad una richiesta di risarcimento danni o peggio
La discrezionalità del medico ha dei limiti. Questo sembra dirci una recente sentenza della Corte di Cassazione, la 23406/2022. In particolare, essa sancisce che il non voler visitare un paziente può far violare il codice penale, incorrendo così in gravi sanzioni nonché in onerose richieste di risarcimento danni o peggio. Ma analizziamo meglio i fatti.
Nell’agosto del 2011, un medico del reparto di medicina di un centro ospedaliero si rifiutò di visitare un paziente appena giunto dal pronto soccorso in “codice giallo”. Ricordiamo che il codice giallo viene assegnato al triage ed è definito come «mediamente critico, presenza di rischio evolutivo, potenziale pericolo di vita, prestazioni non differibili». Secondo quanto riportato dall’accusa, il medico si sarebbe presentato in reparto ben cinquantacinque minuti dopo l’inizio del proprio turno. Non solo. Il professionista avrebbe inoltre manifestato tutto il proprio disappunto anche con male parole, peraltro di fronte ai familiari del paziente. Alle rimostranze del figlio del ricoverato, il medico avrebbe infine reagito ancora peggio, finendo con l’allontanarsi dal reparto. Sia il primo grado sia l’appello hanno condannato il professionista.
L’imputazione del medico riguarda l’Art.328 del Codice Penale, che recita in particolare: «[i]l pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni». Il non voler visitare un paziente si configurerebbe, pertanto, come un rifiuto di atti d’ufficio, reato penale.
Sei sono i motivi individuati dalla difesa nel ricorrere in Cassazione. Ne evidenziamo ben quattro, e cioè:
Infine, rilevante è la presenza – tra ulteriori motivi aggiunti dalla difesa – della seguente considerazione: «[…] se i provvedimenti concreti che si assumono omessi appartengono alla sfera della discrezionalità tecnica del pubblico ufficiale, e non sono dunque strettamente doverosi ed in ogni caso imposti, non si può ritenere sussistente in senso tecnico-giuridico un’omissione, un ritardo o un rifiuto di atti di ufficio, e viene meno la stessa materialità del delitto di cui all’art. 328 cod. pen». In altri termini, il non voler visitare un paziente sarebbe un atto discrezionale che rientra tra le possibilità di scelta del medico, non costituendo per ciò stesso violazione dell’Art.328 succitato.
Il ricorso del medico è stato rigettato dalla Cassazione. Considerati come aspecifici – pertanto non rilevanti nel caso – sono il primo e il secondo motivo. Il terzo motivo, proponendo di fatto una ricostruzione dissimile da quanto accertato nei primi due gradi di giudizio, non può ovviamente essere ammesso per il ricorso in cassazione. Lo stesso si può dire del quarto motivo, che sostanzialmente intende ribaltare il rapporto tra il rifiuto della visita e la supposta aggressione da parte del figlio del paziente. Infine, sulla discrezionalità dell’atto, precisa la Corte che «[…] si era obiettivamente al di fuori dell’ambito della discrezionalità tecnica del medico, in quanto le condizioni del paziente erano critiche e sussisteva un preciso obbligo del medico di procedere immediatamente alla visita del paziente, peraltro in attesa da un’ora e mezza».
Alla luce di quanto emerge dagli atti discussi in Cassazione, il medico non appare uscirne bene. Ma, al di là del caso specifico, rimane valido un tema di fondo: il non voler visitare un paziente non sempre è legittimo. E non farlo può produrre pesanti conseguenze. A tal proposito è sempre importante avere una buona copertura assicurativa professionale, che spazi dalla classica responsabilità civile, alla colpa grave, ad una buona tutela giudiziaria. Magari realizzata ad hoc da professionisti della consulenza assicurativa, come lo staff di SanitAssicura.
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