Contributi e Opinioni 11 Aprile 2022 12:08

Omissione sanitaria e decesso: come accertare il nesso causale

Una recente sentenza della Cassazione fa il punto sull’accertamento del nesso causale fra l’omissione sanitaria e il decesso

di Riccardo Cantini, intermediario assicurativo (Iscrizione RUI di IVASS: E000570258)
Omissione sanitaria e decesso: come accertare il nesso causale

L’azione omessa può produrre colpa anche se il grado di certezza tra essa e il decesso del paziente è solamente probabile. Sul rapporto tra omissione sanitaria e decesso e su come accertare il nesso causale si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza n.8114 dello scorso 14 marzo.

Il fatto

Giunto al pronto soccorso a seguito di un brutto incidente stradale, un paziente decedette in seguito a causa di una trombosi polmonare. Quest’ultima risultò dovuta alla stasi imposta a carico del paziente in ragione di una frattura ossea del bacino, la quale non venne accertata dal personale sanitario della struttura ospedaliera. Ciò fece sì che venisse omessa la somministrazione di un farmaco opportuno (eparina), indispensabile al fine di evitare il decesso del paziente.

La sentenza d’Appello

I familiari del defunto presentarono richiesta di condanna dell’Azienda Ospedaliera in quanto, a loro dire, vi sarebbe stata una colpevole trascuratezza della diagnosi del sinistrato. Ciò avrebbe di fatto provocato la mancata rilevazione della frattura del bacino. Conseguentemente, vi sarebbe stata l’omissione altrettanto colpevole del trattamento terapeutico opportuno, ossia la somministrazione di eparina. I giudici di merito non accettarono questa ricostruzione, respingendo la domanda.

La decisione della Cassazione

Il rigetto da parte della Corte d’Appello viene sostanzialmente motivato non rilevando alcun nesso causale certo “al di là di ogni ragionevole dubbio” tra la condotta omissiva del personale sanitario e il decesso del paziente. Ed è proprio su questo punto che – contrariamente – si fondano i rilevi critici della Corte di Cassazione. Il punto critico non a fondo esaminato dai giudici di merito, sostiene la Corte, è “[…] la questione concernente l’accertamento dei profili di rilevanza colposa della condotta omissiva dei sanitari […]”. In particolar modo, sotto i riflettori andava posta la mancata somministrazione dell’eparina, in quanto emerse “[…] l’effettiva sussistenza di elementi obiettivi di valutazione che avrebbero certamente reso esigibile il riconoscimento della necessità di adottare tale presidio farmacologico terapeutico in considerazione della stasi cui il paziente era stato costretto dal sinistro stradale, indipendentemente dal fatto che detta stasi fosse stata imposta dalla frattura ossea o da altra causa“.

L’omissione colposa degli operatori sanitari

Ciò che, secondo la Corte, il personale sanitario ha trascurato colposamente, è la comprensione di una “[…] prospettiva, concretamente verosimile, di una persistente condizione di stasi del paziente per un tempo ragionevolmente significativo, in considerazione della rilevantissima sintomatologia dolorosa dallo stesso riportata“. Doveva essere, in sostanza, la prolungata immobilizzazione l’elemento oggettivo concreto a far scattare le dovute contromisure terapeutiche. A prescindere dalla frattura ossea del bacino.

Dalla certezza alla probabilità del nesso causale

Che la somministrazione di eparina avrebbe evitato la somministrazione del trombo è però solo probabile, non certo “al di là di ogni ragionevole dubbio”. Questo è quando correttamente sostenne la consulenza di parte del pubblico ministero, evidenziando come la probabilità di salvezza – grazie alla terapia – fosse attestabile attorno al 70%. Su questo rilievo i giudici di merito hanno sostanzialmente respinto la domanda.

Probabilità quantitativa VS probabilità logica

La Cassazione rileva però come sia necessario – in ambito di responsabilità civile – verificare il nesso causale tra la condotta omissiva e il fatto dannoso accertandone la probabilità in senso logico e non in termini puramente quantitativo-statistici. Ossia, la verifica deve essere compiuta mediante un giudizio controfattuale, ove all’azione omessa sia sostituito il comportamento dovuto. La situazione concreta – pur se con un margine di insuccesso del 30% – avrebbe dovuto spingere la struttura sanitaria a somministrare il farmaco comunque.

Conclusioni

Alla luce di quanto descritto emerge piuttosto chiaramente quanto il tema della responsabilità colposa del medico sia decisamente delicato. Avere una buona copertura assicurativa di responsabilità civile, magari accompagnata da una garanzia di tutela legale, può mettere al riparo il professionista da richieste di risarcimento danni dove il nesso causale non è affatto certo, ma solo probabile. Per questo è bene affidarsi a professionisti del settore estremamente qualificati, come lo staff di SanitAssicura.

 

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