Contributi e Opinioni 15 Ottobre 2021 15:33

Polizze assicurative, occhio alle clausole ambigue

di Riccardo Cantini, intermediario assicurativo (Iscrizione RUI di IVASS: E000570258)

di Riccardo Cantini, intermediario assicurativo (Iscrizione RUI di IVASS: E000570258)
Polizze assicurative, occhio alle clausole ambigue

Un caso da manuale: il cane che reca danno a terzi. Nel caso specifico, riportato nella sentenza della Cassazione Civile  n. 25849 del 23/09/2021, una signora viene urtata e fatta cadere da un cane liberatosi dal guinzaglio. La persona danneggiata procede con una richiesta di risarcimento verso il proprietario del cane. Costui attiva, ovviamente, la propria polizza RC capofamiglia. Ma c’è un però: il terzo danneggiato, in questo caso, è la madre del proprietario del cane. Tale fatto porta la compagnia di assicurazioni a non risarcire la vittima, a causa del fatto che il danno ai genitori è da considerarsi escluso dalla copertura.

La citazione in giudizio

Insoddisfatti entrambi – madre e figlio – dal comportamento della compagnia, la signora procede citando in giudizio il congiunto, con ciò provando a superare l’eccezione presentata dall’assicuratore. La sentenza di primo grado dà ragione alla danneggiata, in quanto uno specifico articolo delle condizioni di polizza escluderebbe solo il caso dei genitori conviventi. E i protagonisti della vicenda, di fatto, non lo sono. Il testo dell’articolo riporta espressamente coloro che non son considerati terzi, ossia: “[…] il coniuge, i genitori, i figli […], gli altri parenti ed affini con loro conviventi, nonché gli addetti ai servizi domestici“. Lo stesso articolo viene però letto in appello in maniera diametralmente opposta, ossia che i genitori in quanto tali sarebbero esclusi dalla copertura, a prescindere dall’abitare assieme ai figli o meno, portando i giudici di merito a rifiutare la richiesta risarcitoria.

Il ricorso in Cassazione

L’argomento portato dalla ricorrente in Cassazione fonda la contestazione della sentenza d’Appello principalmente alla luce dei seguenti articoli del Codice Civile:

  • Art. 1362: nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto;
  • Art. 1363: le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto;
  • Art. 1370: le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro.

La Corte di appello – secondo quanto sostenuto dalla ricorrente – si sarebbe limitata ad una lettura superficiale delle condizioni di polizza, non considerando il fatto che, in caso di dubbio interpretativo su clausole ambigue o polisenso, si sarebbe dovuto procedere non favorendo il contraente estensore delle stesse. Nel caso specifico l’esclusione riguarderebbe pertanto tutti i parenti, purché conviventi. Quindi se il danno è recato a genitori non conviventi esso dev’esser risarcito.

Il problema delle clausole ambigue

Ciò che emerge, da quanto riporta la sentenza di Cassazione, è che il punto dirimente sta tutto nel come si legge una clausola palesemente ambigua. Una interpretazione letterale e non rispettosa della ratio sottesa alla clausola – ossia voler escludere la copertura quando il rischio di danno è maggiore, come nel caso della convivenza – ha portato i giudici di secondo grado a pronunciarsi in modo difforme da quanto emerso in primo grado di giudizio. È la collocazione del termine “conviventi” che, posto dopo altri parenti ed affini, ha indotto in appello la conclusione che esso si riferisse soltanto a questa categoria di soggetti, e non anche ai genitori.

La sentenza

La decisione della Cassazione Civile è quella di ritenere i motivi di ricorso fondati. A tal proposito viene ribadito un principio, spesso poco conosciuto al mondo degli assicurati ma di importanza capitale per tutelare le proprie ragioni, per cui “[…] nell’interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all’ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 c.c. e ss., e, in particolare, a quello dell’interpretazione contro il predisponente, di cui all’art. 1370 c.c.”.

Conclusione

In altri termini, ciò che emerge limpidamente da questa sentenza, è l’osservazione, banale ma fondamentale, che il testo delle condizioni di polizza, nonché di tutte le clausole standard – attivabili o meno, a discrezione del contraente/assicurato – viene notoriamente predisposto da un solo contraente (ovvero l’assicuratore). Pertanto, secondo l’Art.1370 del Codice Civile, l’eventuale poca chiarezza deve rimanere a carico del predisponente. Con ciò viene tutelato l’affidamento dell’altro rispetto al significato che si poteva legittimamente attendere dalla sua redazione. In sintesi, osserviamo che – nella scelta delle proprie coperture assicurative – è sempre bene affidarsi a intermediari qualificati, come SanitAssicura, in grado di chiarire bene le eventuali ambiguità e sciogliere tutti i dubbi che possiamo avere.

 

Iscriviti alla Newsletter di Sanità Informazione per rimanere sempre aggiornato

Articoli correlati
Danni da vaccinazione anti-Covid, novità in materia di indennizzo
La vaccinazione è un trattamento sanitario (art. 32 Cost.) che, secondo la Corte Costituzionale, ha una duplice finalità: “individuale” in quanto mira a proteggere la persona che si sottopone alla vaccinazione e “collettiva” poiché mira a proteggere gli altri dal rischio di diffusione del contagio
Sulla responsabilità penale del pediatra
Una recente sentenza si è espressa sulla responsabilità penale del pediatra: non trattenere il minore per accertamenti è omicidio colposo
di Riccardo Cantini, intermediario assicurativo (Iscrizione RUI di IVASS: E000570258)
La responsabilità del medico specialista
Ci occupiamo di un caso di responsabilità del medico specialista. Per la Cassazione questi non può considerarsi un mero esecutore
di Riccardo Cantini, intermediario assicurativo (Iscrizione RUI di IVASS: E000570258)
Violazione del segreto professionale del medico
Violazione del segreto professionale del medico. Cosa si rischia e come viene gestito dalle coperture assicurative di RC professionale
di Riccardo Cantini, intermediario assicurativo (Iscrizione RUI di IVASS: E000570258)
Formazione ECM, Magi (OMCeO Roma): «Azioni disciplinari per chi non è in regola»
Falcinelli (OMCeO Ravenna): «Compito degli Ordini stimolare gli iscritti e verificare crediti». Lazzari (Cnop): «Aggiornamento continuo essenziale»
GLI ARTICOLI PIU’ LETTI
Prevenzione

Influenza, Lopalco (epidemiologo): “Picco atteso tra la fine di dicembre e l’inizio del nuovo anno. Vaccinarsi subito”

L'epidemiologo a Sanità Informazione: "Vaccinarsi contro influenza e Covid-19 nella stessa seduta: non ci sono controindicazioni, solo vantaggi"
Advocacy e Associazioni

Percorso Regolatorio farmaci Aifa: i pazienti devono partecipare ai processi decisionali. Presentato il progetto InPags

Attraverso il progetto InPags, coordinato da Rarelab, discussi 5 dei possibili punti da sviluppare per definire criteri e modalità. Obiettivo colmare il gap tra Italia e altri Paesi europei in ...
Advocacy e Associazioni

Disability Card: “Una nuova frontiera europea per i diritti delle persone con disabilità”. A che punto siamo

La Disability Card e l'European Parking Card sono strumenti che mirano a facilitare l'accesso ai servizi e a uniformare i diritti in tutta Europa. L'intervista all'avvocato Giovanni Paolo Sperti, seg...