Contributi e Opinioni 11 Febbraio 2022 11:07

Responsabilità Civile medici: novità in arrivo

In dirittura d’arrivo i decreti attuativi della nota Legge Gelli. Vediamo quali sono le novità per la responsabilità civile dei medici

di Riccardo Cantini, intermediario assicurativo (Iscrizione RUI di IVASS: E000570258)
Responsabilità Civile medici: novità in arrivo

L’8 marzo 2017 veniva emanata la legge volta a disciplinare la responsabilità civile medici, la nota Legge Gelli. A seguito di essa – il legislatore aveva posto il termine decisamente ottimista di centoventi giorni – ci saremmo dovuti aspettare i decreti attuativi. In essi si sarebbero dovuti definire i requisiti minimi delle polizze assicurative, sia per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private sia per gli esercenti le professioni sanitarie. Ma così, sino ad oggi, non è stato. Finalmente le cose però sono cambiate. È di queste ore, infatti, l’emanazione dei tanto attesi decreti. Ci pare opportuno pertanto ricostruire l’intera vicenda e approfondire il contenuto della nuova norma attuativa.

La Legge Gelli e la Responsabilità Civile medici: le strutture sanitarie e sociosanitarie

L’Art.7 della Legge 24/2017 afferma che la responsabilità civile nei confronti del paziente è innanzitutto della struttura sanitaria o sociosanitaria in cui esso è degente. Più precisamente – recita il testo – essa «[…] risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile […]». L’Art.1228 del Codice Civile riguarda infatti la “Responsabilità per fatto degli ausiliari”: «[s]alva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro». Con il successivo Art.10 della Legge Gelli si stabilisce, quindi, l’obbligatorietà della copertura assicurativa delle strutture sanitarie e sociosanitarie: esse «[…] devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera, […], anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione,
aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica».

Il medico dipendente

L’esercente la professione sanitaria che opera presso strutture sanitarie o sociosanitarie deve comunque stare in guardia da eventuali azioni di rivalsa da parte dell’ente. L’Art.9 della Legge Gelli specifica infatti, al comma 1, che «[l]’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave». Questo è il motivo per cui un medico dipendente ha la necessità di tutelarsi almeno con una polizza di responsabilità civile professionale per la colpa grave, così come riportato dall’Art.10, comma 3. Ricordiamo che per colpa grave si intende quella derivabile da un comportamento dell’agente particolarmente distante dalle elementari regole di diligenza, prudenza e perizia.

Il medico libero professionista

L’obbligatorietà della copertura di responsabilità civile medici vale anche per coloro che svolgono attività libero professionale, anche intra moenia. La Legge Gelli rimanda anche, a tal proposito, al DL 138/2011. In particolare, l’Art.3 comma 5 recita: «a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale».

Il decreto attuativo

Le novità presenti nel testo del decreto attuativo, che ha ottenuto il via libera da parte della Conferenza Stato-Regioni, sono diverse. Innanzitutto, la copertura dovrebbe avere una modalità “bonus/malus”, più o meno analoga a quanto accade per l’RCA. Viene prevista infatti la variazione del premio assicurativo, in aumento o in diminuzione, al momento del rinnovo contrattuale, sulla base del tasso di sinistrosità. Inoltre, si danno finalmente i massimali minimi di copertura, per le diverse classi di rischio.

Massimali responsabilità civile strutture sanitarie e sociosanitarie

Per le strutture sanitarie e sociosanitarie i massimali sono suddivisi per classi di rischio nel modo seguente:

  • ambulatori, €1.000.000,00 per sinistro/€3.000.000,00 per anno;
  • strutture socio sanitarie semi-residenziali e residenziali, ambulatori protetti e odontoiatrici, €2.000.000,00 per sinistro/€6.000.000,00 per anno;
  • strutture chirurgiche, ortopediche, anestesiologiche e preposte al parto, €5.000.000,00 per sinistro/€15.000.000,00 per anno.

Massimali responsabilità civile medici

Per i medici la suddivisione dei massimali è la seguente:

  • attività non chirurgica, ortopedica, anestesiologica o relativa al parto, €1.000.000,00 per sinistro/€3.000.000,00 per anno;
  • attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e relativa al parto, €2.000.000,00 per sinistro/€6.000.000,00 per anno.

Pare pertanto opportuno – alla luce di questa importante novità – effettuare un check up assicurativo presso una struttura consulenziale professionale, come Sanitassicura, per verificare l’adeguatezza delle proprie coperture.

 

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